Art. 3
Misura e durata dell'assegno
1. L'assegno e' fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per
figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro
annui, l'importo annuo dell'assegno e' pari a 1.920 euro.
2. L'assegno e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con
cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua
dell'assegno e' pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160
euro se la misura annua dell'assegno e' pari a 1.920 euro.
3. L'assegno e' concesso a decorrere dal giorno di nascita o di
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al
compimento del terzo anno di eta' oppure fino al terzo anno
dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.