Art. 3 Misura e durata dell'assegno 1. L'assegno e' fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno e' pari a 1.920 euro. 2. L'assegno e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno e' pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno e' pari a 1.920 euro. 3. L'assegno e' concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di eta' oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.