Art. 3 
 
 
                    Misura e durata dell'assegno 
 
  1. L'assegno e' fissato in un importo annuo pari ad  960  euro  per
figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a  7.000  euro
annui, l'importo annuo dell'assegno e' pari a 1.920 euro. 
  2. L'assegno e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con
cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro  se  la  misura  annua
dell'assegno e' pari ad euro 960 ovvero per un  importo  pari  a  160
euro se la misura annua dell'assegno e' pari a 1.920 euro. 
  3. L'assegno e' concesso a decorrere dal giorno  di  nascita  o  di
ingresso nel nucleo familiare  a  seguito  dell'adozione  e  fino  al
compimento  del  terzo  anno  di  eta'  oppure  fino  al  terzo  anno
dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.