Art. 4
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda per l'assegno e' presentata all'INPS per via
telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto. L'INPS assicura le modalita' piu' idonee per
facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche
mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure
telematiche assistite.
2. La domanda puo' essere presentata dal giorno della nascita o
dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del
figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della
nascita o dell' ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine
di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni
successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in
cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo
precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della
domanda.
3. La domanda e' presentata una sola volta per ciascun figlio,
fatti salvi i casi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5. L'INPS
verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata
aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito di
cui all'art. 2, comma 2.
4. Nella domanda il genitore e' tenuto ad autocertificare, a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia
tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica
documentazione.
5. In caso di incapacita' di agire del genitore, la domanda e la
relativa documentazione sono presentate dal suo legale
rappresentante.