Art. 5
Decadenza
1. Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora
perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresi' qualora si
verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio;
b) revoca dell'adozione;
c) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale;
d) affidamento del figlio a terzi;
e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha
presentato la domanda.
2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese
successivo a quello in cui si e' verificata una delle cause di
decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare
tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause
di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle
somme indebitamente erogate.
4. In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, al genitore diverso da
quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere erogato,
a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti
richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel
caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo
precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della
domanda.
5. In caso di provvedimento, disposto dall'autorita' giudiziaria,
di decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale del
genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere
erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti
richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel
caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al
periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della
domanda.
6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi
dell'art. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, l'assegno potra' essere richiesto dall'affidatario. A
tal fine il requisito dell'ISEE e' verificato con riferimento al
minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo
a se' stante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai
fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del
servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il
termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di
presentazione della domanda.