Art. 6
Monitoraggio e copertura finanziaria
1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal
presente decreto, inviando, entro il 10 di ciascun mese, la
rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle
domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
2. Qualora in esito al monitoraggio mensile di cui al comma 1,
l'onere sostenuto dall'INPS, per tre mensilita' consecutive, sia
superiore alle previsioni di spesa di cui all'art. 1, comma 128,
della legge n. 190 del 2014, rapportate al periodo d'anno trascorso,
l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more
dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro della salute, di cui all'art. 1, comma 127, della
legge n. 190 del 2014, con cui si provvede a rideterminare l'importo
annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.
3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica
gli assegni gia' concessi dall'INPS.
4. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2015
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1257