IL MINISTRO 
 
  Visto l'art. 124 del regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie"; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
"Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico"; 
  Vista la legge 9 novembre  1961,  n.  1242,  recante  "Revisione  e
pubblicazione della Farmacopea Ufficiale"; 
  Vista la legge 22  ottobre  1973,  n.  752,  recante  "Ratifica  ed
esecuzione della convenzione  europea  per  la  elaborazione  di  una
farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964"; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  "Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale"; 
  Vista l'art. 26  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  recante
"Disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti   dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; 
  Vista la risoluzione AP-CPH (13) 3, adottata in data 21 marzo  2013
dal Consiglio d'Europa, European  Committee  on  Pharmaceuticals  and
Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale e' stata decisa l'entrata
in vigore dal 1° gennaio 2015 del Supplemento  8.3  della  Farmacopea
Europea 8^ edizione; 
  Ritenuto di dover  disporre  l'entrata  in  vigore  nel  territorio
nazionale dei  testi  adottati  dalla  richiamata  risoluzione,  come
previsto dal citato art. 26 della legge n. 128 del 1998,  nonche'  di
chiarire che i testi nelle  lingue  inglese  e  francese  di  cui  al
presente decreto  sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della
disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma,  lettera  b),  del
testo unico delle leggi sanitarie  approvato  con  Regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali  e
delle monografie pubblicati  nel  Supplemento  8.3  della  Farmacopea
Europea 8^ edizione,  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto,
entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte  della
Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° gennaio 2015. 
  2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati  al  comma  1
non sono oggetto degli obblighi  previsti  dall'art.  123,  comma  1,
lettera b), del Regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  recante  il
testo unico  delle  leggi  sanitarie.  Gli  stessi  testi,  ai  sensi
dell'art. 26 della legge  24  aprile  1998,  n.  128,  sono  posti  a
disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti
presso la Segreteria tecnica  della  Commissione  permanente  per  la
revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di  cui  alla
legge 9 novembre 1961 n. 1242. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin