Art. 3 
 
 
                       Audizioni in Consiglio 
 
  1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a  partecipare
i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o
privati, che l'Autorita' ritiene opportuno ascoltare e consultare con
riferimento agli argomenti oggetto della consultazione. 
  2. Le audizioni  sono  di  norma  pubbliche.  La  stessa  Autorita'
provvede, anche  mediante  l'impiego  di  mezzi  di  comunicazione  a
distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro
che desiderano assistervi. 
  3.  Il  Consiglio,  in  sede  di  approvazione  del  documento   di
consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento
dell'audizione e individua, anche  sulla  base  delle  indicazioni  e
proposte  dell'Ufficio   competente,   i   soggetti   da   convocare.
All'audizione possono  richiedere  di  essere  invitati  anche  altri
soggetti, la cui richiesta puo' essere accolta dall'Autorita', ove ne
sussistano le condizioni. 
  4.  I  soggetti  che  partecipano  all'audizione  possono  altresi'
presentare contributi ed  osservazioni,  in  conformita'  con  quanto
previsto dall'art. 1, sia in sede di partecipazione all'audizione sia
entro il termine che sara' fissato nella lettera di convocazione.  La
presentazione di osservazioni e  proposte  avviene,  di  regola,  con
modalita' telematiche. 
  5. Qualora non vi sia una espressa  richiesta  di  riservatezza  da
parte dei  soggetti  interessati  ovvero  salvo  diverso  avviso  del
Consiglio, i  documenti  ed  i  contributi  pervenuti  verranno  resi
disponibili tramite  pubblicazione  nell'apposita  sezione  del  sito
dell'Autorita'. 
  6. L'attivita' di verbalizzazione e le altre operazioni  occorrenti
allo svolgimento dell'audizione  sono  curate  dalla  Segreteria  del
Consiglio.