Art. 3 Eccedenze di versamento emergenti in fase di ripartizione 1. Nel caso in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l'eccedenza e' rimborsata entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo. 2. Nel caso in cui non fosse possibile abbinare il versamento in base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato dal soggetto passivo, l'intero importo riscosso e' rimborsato entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo. 3. I rimborsi di cui al presente articolo sono effettuati utilizzando le somme affluite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione, ai sensi dell'art. 38-bis3, comma 4, del decreto n. 633/1972.