Art. 2 
 
  Gli interventi  di  cui  al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della documentazione antimafia  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159/2011, ove prevista in relazione agli importi. 
  Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto
2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente  di  richiedere
una anticipazione per un  importo  massimo  del  30%  dell'intervento
concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati  la
stessa dovra' essere garantita da  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa di pari importo. 
  Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai
fini della stipula del contratto di  finanziamento,  la  ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  Le  erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  alla  effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul  Fondo  FAR,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione secondo  lo
stato  di  avanzamento  lavori  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  Le variazioni del progetto senza aumento  di  spesa,  approvate  in
ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in
ambito nazionale.