Art. 2 
 
 
                      Attribuzioni degli uffici 
                     della Motorizzazione civile 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1  compete  agli  uffici  della
Motorizzazione civile, oltre alle  attribuzioni  gia'  esercitate  in
base alla legislazione vigente: 
    a) ricevere e istruire le domande delle imprese per  l'iscrizione
nell'Albo e decidere sul loro accoglimento; 
    b) redigere  l'elenco  di  tutti  gli  iscritti  della  provincia
nell'Albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione; 
    c)  accertare  se  permangono  i   requisiti   per   l'iscrizione
nell'Albo; 
    d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i  provvedimenti
disciplinari previsti dalla normativa; 
    e) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme
in materia di autotrasporto di cose  per  conto  di  terzi,  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge; 
    f)  promuovere,  nell'ambito  locale,  anche  d'intesa   con   le
associazioni della categoria, lo  sviluppo  e  il  miglioramento  del
settore dell'autotrasporto di cose; 
    g) esercitare ogni altro ufficio ad essi  delegato  dal  Comitato
centrale; 
    h) curare la tenuta e l'aggiornamento  del  registro  elettronico
nazionale, sulla base delle disposizioni dettate dal Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2.  La  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale   e   per
l'intermodalita' del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
provvede con propri  decreti  a  dettare  le  opportune  disposizioni
attuative.