Art. 3 Comitati interprovinciali 1. In seno ad ogni Direzione generale territoriale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interprovinciale per l'Albo degli autotrasportatori, con funzioni consultive, che esprime pareri, non obbligatori ne' vincolanti, in ordine alle materie relative all'esercizio dell'attivita' di trasporto su strada. 2. Ogni Comitato e' composto: a) dal Direttore generale dell'ufficio, in qualita' di presidente; b) da quattro funzionari preposti alle funzioni in materia di autotrasporto e in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile ricompresi nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la Direzione territoriale, di cui uno in funzione di vice presidente; c) da cinque rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di categoria accreditate presso il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 3. I componenti di ciascun Comitato interprovinciale sono nominati con decreto del Direttore della Direzione generale territoriale interessata, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. 4. Ai Comitati interprovinciali per l'Albo sono attribuite funzioni consultive e di studio nelle materie di cui al presente decreto, ed in particolare: a) istruttoria delle domande delle imprese per l'iscrizione nell'Albo e determinazione sul loro accoglimento; b) redazione dell'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo, esecuzione delle variazioni e cura della pubblicazione; c) accertamento circa la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo; d) deliberazione di sospensioni, cancellazioni e provvedimenti disciplinari; e) cura dell'osservanza delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi; f) promozione, nell'ambito locale, dello sviluppo e del miglioramento dell'autotrasporto di cose. 5. La partecipazione ai Comitati interprovinciali non puo' dare luogo all'erogazione di compensi, indennita' o gettoni di presenza.