Art. 3 
 
 
                      Comitati interprovinciali 
 
  1. In seno ad ogni Direzione generale territoriale del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  personale
del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  opera,  senza
ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  un   Comitato
interprovinciale per l'Albo  degli  autotrasportatori,  con  funzioni
consultive, che esprime pareri, non obbligatori  ne'  vincolanti,  in
ordine  alle  materie  relative   all'esercizio   dell'attivita'   di
trasporto su strada. 
  2. Ogni Comitato e' composto: 
    a)  dal  Direttore  generale   dell'ufficio,   in   qualita'   di
presidente; 
    b) da quattro funzionari preposti alle  funzioni  in  materia  di
autotrasporto e in servizio presso gli  uffici  della  Motorizzazione
civile ricompresi nella circoscrizione territoriale cui si  riferisce
la Direzione territoriale, di cui uno in funzione di vice presidente; 
    c) da cinque rappresentanti delle  associazioni  locali  aderenti
alle  associazioni  nazionali  di  categoria  accreditate  presso  il
Comitato centrale per l'Albo  degli  autotrasportatori  di  cose  per
conto di terzi. 
  3. I componenti di ciascun Comitato interprovinciale sono  nominati
con decreto  del  Direttore  della  Direzione  generale  territoriale
interessata, durano in carica cinque anni e possono essere confermati
per una sola volta. 
  4. Ai Comitati interprovinciali per l'Albo sono attribuite funzioni
consultive e di studio nelle materie di cui al presente  decreto,  ed
in particolare: 
    a) istruttoria  delle  domande  delle  imprese  per  l'iscrizione
nell'Albo e determinazione sul loro accoglimento; 
    b) redazione dell'elenco di tutti gli  iscritti  della  provincia
nell'Albo, esecuzione delle variazioni e cura della pubblicazione; 
    c)  accertamento  circa   la   permanenza   dei   requisiti   per
l'iscrizione nell'Albo; 
    d) deliberazione di sospensioni,  cancellazioni  e  provvedimenti
disciplinari; 
    e) cura dell'osservanza delle norme in materia  di  autotrasporto
di cose per conto di terzi; 
    f)  promozione,  nell'ambito  locale,  dello   sviluppo   e   del
miglioramento dell'autotrasporto di cose. 
  5. La partecipazione ai Comitati  interprovinciali  non  puo'  dare
luogo all'erogazione di compensi, indennita' o gettoni di presenza.