IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Visto,   in   particolare,   l'articolo   3   del    Testo    unico
sull'immigrazione, il quale, al comma 4, dispone, tra l'altro, che la
determinazione annuale delle quote massime di stranieri da  ammettere
nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per  lavoro  autonomo,  tenuto  conto  dei
ricongiungimenti familiari, avviene con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  sulla  base  dei  criteri  generali  per  la
definizione  dei  flussi   d'ingresso   individuati   nel   Documento
programmatico triennale relativo alla  politica  dell'immigrazione  e
degli stranieri nel territorio dello Stato, ed inoltre che  «in  caso
di mancata pubblicazione del decreto di  programmazione  annuale,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  provvedere  in   via
transitoria, con proprio decreto, entro il 30  novembre,  nel  limite
delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»; 
  Considerato che il Documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie  generale  -  n.  83  del  9  aprile   2014,   concernente   la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che
prevede una quota di 15.000 unita' per l'ingresso di  lavoratori  non
comunitari per motivi di lavoro stagionale; 
  Rilevato che e' necessario prevedere una quota  di  lavoratori  non
comunitari per lavoro stagionale da ammettere in  Italia  per  l'anno
2015, al fine di  rendere  disponibili  i  lavoratori  necessari,  in
particolare, per le esigenze  del  settore  agricolo  e  del  settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via  di
programmazione transitoria, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, nel limite della quota stabilita  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, in quanto ultimo
decreto emanato  per  la  tipologia  dei  lavoratori  non  comunitari
stagionali; 
  Considerato  che,  allo  scopo  di  semplificare   ed   ottimizzare
procedure e tempi per l'impiego da parte dei  datori  di  lavoro  dei
lavoratori non comunitari stagionali,  e'  opportuno  incentivare  le
richieste  di  nulla  osta  al  lavoro  pluriennale,  riservando  una
specifica quota, all'interno della quota  complessiva  stabilita  per
lavoro stagionale; 
  Rilevato inoltre che - sulla base dei dati relativi  agli  ingressi
in Italia nell'anno 2014 di lavoratori non comunitari per  motivi  di
lavoro stagionale,  che  evidenziano  una  differenza  tra  la  quota
autorizzata con il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12  marzo  2014  e  la  sua  effettiva  utilizzazione  -  e'
opportuno  prevedere  una  quota  di  ingresso  dei  lavoratori   non
comunitari  per  motivi  di  lavoro  stagionale,  in  misura  ridotta
rispetto alla corrispondente quota di 15.000 unita'  autorizzata  per
l'anno 2014; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare a titolo di anticipazione
della  programmazione  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori   non
comunitari per l'anno 2015 ed in via di  programmazione  transitoria,
l'ingresso in Italia di una quota di 13.000 cittadini non  comunitari
residenti all'estero, per motivi di lavoro subordinato stagionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio  2014,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  dott.  Graziano  Delrio,  e'
stata conferita la delega per  talune  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A  titolo  di  anticipazione  della  programmazione  dei  flussi
d'ingresso dei  lavoratori  non  comunitari  per  l'anno  2015,  sono
ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di
lavoro subordinato stagionale, i cittadini non  comunitari  residenti
all'estero entro una quota di 13.000  unita',  da  ripartire  tra  le
regioni e le province autonome a cura  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  2. La quota di cui al comma 1  riguarda  i  lavoratori  subordinati
stagionali non comunitari di  Albania,  Algeria,  Bosnia-Herzegovina,
Corea (Repubblica di  Corea),  Egitto,  Ex  Repubblica  Jugoslava  di
Macedonia,  Filippine,  Gambia,  Ghana,  Giappone,   India,   Kosovo,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. 
  3. Nell'ambito della quota di cui al  comma  1,  e'  riservata  una
quota di 1.500 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini  dei
Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in  Italia  per
prestare  lavoro  subordinato  stagionale   per   almeno   due   anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti  richiesta  di
nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
  4.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra
quelle previste dal presente  articolo,  tali  quote  possono  essere
diversamente ripartite dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato
del lavoro.