Art. 2 Caratteristiche degli Accordi di programma 1. Gli Accordi di cui all'articolo 1 comma 2 individuano: a) le finalita' dell'accordo; b) le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni; c) il quadro finanziario dell'accordo, che deve prevedere il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo a carico della finanza pubblica; d) le imprese coinvolte nell'attuazione dell'accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito alla realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 o, nel caso in cui le stesse non siano individuate nell'accordo medesimo, la procedura per la loro individuazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 5; e) i termini per la realizzazione dell'accordo; f) la misura e la forma delle agevolazioni definite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4; g) l'importo minimo e massimo dei costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, gli Accordi prevedono l'istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi.