Art. 3 Progetti ammissibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni prevedono la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale strettamente connesse tra loro, in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 citato nelle premesse. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) prevedere costi ammissibili non inferiori a € 800.000,00 (euro ottocentomila) e non superiori a € 40.000.000,00 (euro quaranta milioni); b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione; c) avere una durata non superiore a 36 mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo di programma. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, qualora compatibile coni termini previsti dall'Accordo di programma; d) nel caso di progetti presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili; e) rispettare le eventuali ulteriori condizioni di ammissibilita' previste dall'Accordo di programma e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni.