Art. 3 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1.  I  progetti  ammissibili   alle   agevolazioni   prevedono   la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale   strettamente   connesse   tra   loro,   in   relazione
all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate  alla  realizzazione
di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento  di
prodotti, processi o servizi esistenti,  tramite  lo  sviluppo  delle
tecnologie riportate  in  allegato  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 20 giugno 2013 citato nelle premesse. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
  a) prevedere costi ammissibili non inferiori a €  800.000,00  (euro
ottocentomila) e non  superiori  a  €  40.000.000,00  (euro  quaranta
milioni); 
  b) essere avviati successivamente alla presentazione della  domanda
di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3  mesi  dalla
data del decreto di concessione; 
  c)  avere  una  durata  non  superiore  a  36  mesi  e,   comunque,
compatibile con il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dallo
specifico Accordo di programma. Su richiesta  motivata  del  soggetto
beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine  di
ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, qualora compatibile
coni termini previsti dall'Accordo di programma; 
  d) nel caso di progetti presentati congiuntamente da piu' soggetti,
prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento  dei
costi complessivi ammissibili; 
  e) rispettare le eventuali ulteriori condizioni  di  ammissibilita'
previste dall'Accordo di programma e dal decreto del  Ministro  dello
sviluppo  economico  20  giugno  2013  e  successive   modifiche   ed
integrazioni.