Art. 5 Procedura di accesso 1. Le domande di accesso all'agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, nel rispetto dei termini indicati dall'Accordo di programma e con le modalita' indicate dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014 citato nelle premesse. 2. Nel caso in cui l'Accordo di programma preveda particolari caratteristiche dei soggetti beneficiari e dei programmi ammissibili, nonche' specifiche indicazioni in merito agli ambiti tecnologici e ai criteri di valutazione, in relazione ai quali risulti necessario acquisire ulteriori elementi informativi, con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono integrati gli schemi di domanda previsti dal decreto di cui al comma 1.