Art. 5 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le  domande  di  accesso  all'agevolazione  sono  presentate  al
Soggetto gestore, nel rispetto dei termini indicati  dall'Accordo  di
programma e con le  modalita'  indicate  dal  decreto  del  Direttore
generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014  citato  nelle
premesse. 
  2. Nel caso in  cui  l'Accordo  di  programma  preveda  particolari
caratteristiche dei soggetti beneficiari e dei programmi ammissibili,
nonche' specifiche indicazioni in merito agli ambiti tecnologici e ai
criteri di valutazione, in  relazione  ai  quali  risulti  necessario
acquisire ulteriori elementi informativi, con successivo decreto  del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono integrati  gli
schemi di domanda previsti dal decreto di cui al comma 1.