Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini della concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  di
cui al presente decreto si applicano, per quanto  non  esplicitamente
previsto dai precedenti articoli, le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  20  giugno  2013  e  successive
modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni attuative. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 1° aprile 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 1348