Art. 7 Disposizioni finali 1. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto si applicano, per quanto non esplicitamente previsto dai precedenti articoli, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni attuative. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 1348