IL MINISTRO 
                           DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,
con modificazioni, con legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del  giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico   decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 1°  dicembre  2014,  n.  279,  con  il  quale,
all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati  dal  citato
decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione  dell'art.  3  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state  determinate
le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico
degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto
territoriale fissato per la giustizia di prossimita'; 
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2015, n. 24, con  il  quale,  preso
atto dell'univoca volonta' di revoca dell'istanza presentata ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,  gli
uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono  stati  esclusi
dall'elenco delle sedi mantenute, determinando per  tali  presidi  la
vigenza delle disposizioni soppressive emanate  in  attuazione  della
delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Ritenuto  che  la  volontaria  assunzione,   da   parte   dell'ente
richiedente il  mantenimento  della  sede  giudiziaria,  degli  oneri
connessi  alla  erogazione  del  servizio  giustizia,  con  la   sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si  realizzi  la  fattispecie  delineata  dall'art.  3  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che all'assunzione dei predetti  oneri  corrisponde,  a
carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza  dei
requisiti di  funzionalita'  e  operativita'  dell'ufficio  mantenuto
verificati in sede di valutazione dell'istanza e a  fondamento  delle
determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo,  10
novembre e 18 dicembre 2014; 
  Ritenuto, in particolare, che per le sedi  specificamente  indicate
nell'allegato 1  al  decreto  ministeriale  10  novembre  2014,  come
modificato dal decreto ministeriale 18  dicembre  2014,  deve  essere
assicurato,  a  cura  dell'ente  che  ha  richiesto  il  mantenimento
dell'ufficio,  un  assetto  strutturale,  organizzativo  ed  organico
idoneo  a  consentire  l'operativita',  in  autonomia,  del  presidio
giudiziario; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto  ministeriale
10 novembre 2014, il passaggio  al  nuovo  assetto  gestionale  degli
uffici mantenuti ai sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156, risulta  fissato  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto; 
  Considerato che il monitoraggio condotto su scala  nazionale  nella
fase di avvio dell'operativita' degli  uffici  mantenuti,  diretto  a
verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate  in
occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per  alcune
sedi giudiziarie, la sussistenza di criticita' ostative al  passaggio
al nuovo assetto gestionale; 
  Valutato  in  particolare  che,  nell'ambito   del   distretto   di
Catanzaro, il Presidente del tribunale di Castrovillari, con nota del
19 dicembre 2014, ha riscontrato, per gli uffici del giudice di  pace
di Cariati, San Sosti, Spezzano Albanese e Trebisacce, la presenza di
condizioni  preclusive   al   regolare   svolgimento   dell'attivita'
giudiziaria; 
  Considerato che con decreto del 22 dicembre 2014, n. 33, lo  stesso
Presidente  ha  disposto,  al   fine   di   garantire   il   regolare
funzionamento  dei  predetti  uffici,  il  mantenimento  dell'assetto
gestionale previgente alla decorrenza del termine fissato dal decreto
ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza citato; 
  Valutato, inoltre, che il Comune di Spezzano Albanese, con nota del
23 dicembre 2014, trasmessa in pari data dal Presidente del tribunale
di Castrovillari, ha rappresentato la sopravvenuta impossibilita'  di
garantire la persistenza delle condizioni necessarie a realizzare  il
mantenimento dell'ufficio del giudice di pace; 
  Rilevato che, con successiva nota del 31 marzo 2015, il  Presidente
del tribunale di Castrovillari, nel  ribadire  la  persistenza  delle
criticita' rappresentate per  gli  uffici  del  giudice  di  pace  di
Cariati,  San  Sosti  e  Spezzano  Albanese,  ha   rappresentato   la
definitiva risoluzione  delle  condizioni  ostative  al  mantenimento
riscontrate  per  l'ufficio  del  giudice  di  pace  di   Trebisacce,
evidenziando  l'idoneita'  della  dotazione  di  personale  assegnata
dall'ente locale, sia sotto il profilo  della  consistenza  numerica,
sia per quanto attiene  a  requisiti  e  capacita'  professionali,  a
garantire la funzionalita', in autonomia, del presidio giudiziario; 
  Considerato  che  le  criticita'  innanzi  prospettate  non   hanno
consentito di realizzare, nei termini prescritti, il passaggio  degli
uffici del giudice di pace di Cariati, San Sosti e Spezzano  Albanese
al nuovo assetto gestionale; 
  Ritenuto  che  la  situazione  esaustivamente   rappresentata   dal
Presidente del tribunale di Castrovillari con le  note  citate  ed  i
consequenziali provvedimenti adottati, determinando il venir meno dei
requisiti di idoneita'  dell'istanza  di  mantenimento  dei  predetti
presidi  giudiziari,  comportano  la   vigenza   delle   disposizioni
soppressive emanate in attuazione della delega prevista  dalla  legge
14 settembre 2011, n. 148; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere gli uffici  del  giudice  di
pace di Cariati, San Sosti e Spezzano Albanese dall'elenco delle sedi
mantenute con  oneri  a  carico  degli  enti  locali,  specificamente
individuate dal gia' citato allegato 1  al  decreto  ministeriale  10
novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale  18  dicembre
2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli uffici del giudice di pace di San Sosti e Spezzano Albanese,
fatto salvo quanto disposto dall'art. 5  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare alla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Castrovillari.