Art. 2 1. L'ufficio del giudice di pace di Cariati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Rossano.