Art. 2 
 
                Ulteriori disposizioni amministrative 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  2  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244  del  28  aprile
2015, qualora dovessero manifestarsi esigenze urgenti nel  territorio
della Repubblica federale democratica del Nepal  colpito  dall'evento
sismico in premessa, ai cui oneri le organizzazioni  di  volontariato
impiegate nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla  popolazione
di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015 non potessero  fare
fronte  direttamente  in   misura   integrale,   il   personale   del
Dipartimento  della  protezione  civile  inviato  in   loco,   previa
richiesta  delle  organizzazioni  di  volontariato  interessate,   e'
autorizzato a  trasferire  al  responsabile  operativo  in  loco  dei
volontari appartenenti alle medesime organizzazioni parte del  denaro
contante ricevuto quale anticipazione delle spese di missione  ovvero
appositamente prelevato in  loco,  ovvero  a  sostenere  detti  oneri
mediante utilizzo della carta di  credito  dipartimentale,  ai  sensi
dell'art. 28 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
del  22  novembre  2010  e  del  conseguente  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012,  n.  4499
di rep., anche in deroga  ai  limiti  di  importo  ivi  stabiliti  ed
all'art. 49 del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231.  Le
somme eventualmente utilizzate per le finalita' di  cui  al  presente
comma saranno comunicate al Dipartimento ai fini del  rimborso  delle
spese di missione ovvero per le attivita'  di  rendicontazione  delle
spese sostenute con la carta di credito dipartimentale. 
  2. Il personale del Dipartimento della protezione  civile,  inviato
in loco, e' altresi' autorizzato a prelevare contante e ad  acquisire
beni e servizi  necessari,  con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
precedente comma. 
  3. Alle somme di cui al comma 1, si applicano  le  disposizioni  di
cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015.