Art. 2 Ulteriori disposizioni amministrative 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015, qualora dovessero manifestarsi esigenze urgenti nel territorio della Repubblica federale democratica del Nepal colpito dall'evento sismico in premessa, ai cui oneri le organizzazioni di volontariato impiegate nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015 non potessero fare fronte direttamente in misura integrale, il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in loco, previa richiesta delle organizzazioni di volontariato interessate, e' autorizzato a trasferire al responsabile operativo in loco dei volontari appartenenti alle medesime organizzazioni parte del denaro contante ricevuto quale anticipazione delle spese di missione ovvero appositamente prelevato in loco, ovvero a sostenere detti oneri mediante utilizzo della carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 e del conseguente decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012, n. 4499 di rep., anche in deroga ai limiti di importo ivi stabiliti ed all'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Le somme eventualmente utilizzate per le finalita' di cui al presente comma saranno comunicate al Dipartimento ai fini del rimborso delle spese di missione ovvero per le attivita' di rendicontazione delle spese sostenute con la carta di credito dipartimentale. 2. Il personale del Dipartimento della protezione civile, inviato in loco, e' altresi' autorizzato a prelevare contante e ad acquisire beni e servizi necessari, con le medesime modalita' di cui al precedente comma. 3. Alle somme di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015.