IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alla: a)  promozione  di  progetti  di  ricerca,
sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio  della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; b) il rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree  che  versano
in situazioni di crisi complessa di rilevanza  nazionale  tramite  la
sottoscrizione di  accordi  di  programma;  c)  la  promozione  della
presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di  investimenti
dall'estero, anche in raccordo con le  azioni  che  saranno  attivate
dall'ICE    Agenzia    per     la     promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012,  che  prevede,  tra  l'altro,  che  per  ciascuna  delle
finalita'  del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  sia  istituita
un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto l'art. 30, commi 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 83  del
2012, che dispone che i programmi e gli  interventi  destinatari  del
Fondo per la crescita sostenibile possono essere  agevolati  anche  a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese
e gli investimenti in ricerca (di seguito FRI)  di  cui  all'art.  1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  che  le  risorse
dello stesso FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012  e,  a  decorrere
dal 2013, al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  sono  destinate  alle
finalita' del Fondo per la crescita sostenibile, nel  limite  massimo
del 70 percento; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto il comma 5 del citato art. 15,  decreto  8  marzo  2013,  che
definisce le modalita' di gestione degli interventi  prevedendo,  tra
l'altro, che  lo  stesso  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
avvalersi, sulla base di una apposita convenzione,  di  «societa'  in
house»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 228 del 28 settembre 2013, che  assegna  una  quota  pari  a  euro
300.000.000,00  (trecentomilioni)   del   Fondo   per   la   crescita
sostenibile alla sezione del Fondo relativa  alla  finalita'  di  cui
all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha
istituito una societa' per azioni denominata Sviluppo Italia  S.p.a.,
con  lo  scopo  di   «promuovere   attivita'   produttive,   attrarre
investimenti,   promuovere   iniziative   occupazionali    e    nuova
imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione,  sviluppare
sistemi locali  d'impresa»  e  «dare  supporto  alle  amministrazioni
pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla  programmazione
finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla  consulenza  in
materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo  n.  1  del
1999 che prevede la possibilita' per le amministrazioni  centrali  di
stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.a.; 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione  di  «Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a.»,   e   demanda   al   Ministro   dello   sviluppo   economico
l'individuazione degli atti di  gestione  ordinaria  e  straordinaria
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a.  e  delle  sue  controllate  dirette   ed
indirette, che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano
della preventiva approvazione ministeriale; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  che   indica   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  Spa  «quale
ente strumentale dell'Amministrazione centrale» (punto 2.1.1); 
  Vista la comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato» destinati a promuovere gli investimenti per  il
finanziamento del rischio (2014/C 19/04) e, in particolare,  i  punti
da 29 a 45 concernenti il  «test  dell'operatore  in  un'economia  di
mercato»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006  del  Consiglio,  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013; 
  Considerato  che  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e' azionista  totalitaria
di Strategia Italia S.p.A. -  Societa'  di  gestione  del  risparmio,
avente quale oggetto sociale la «prestazione del servizio di gestione
collettiva  del  risparmio  realizzata  attraverso   la   promozione,
istituzione  e  organizzazione  di  fondi  comuni   di   investimento
mobiliari  chiusi,   il   collocamento   delle   relative   quote   e
l'amministrazione  dei  rapporti  con  i  partecipanti,  nonche'   la
gestione di patrimoni di OICR»; 
  Considerato che Strategia Italia S.p.A. Societa'  di  Gestione  del
Risparmio e' autorizzata alla prestazione dei servizi di gestione del
risparmio di cui all'art. 33 del decreto legislativo del 24  febbraio
1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e che la stessa
e' iscritta al n.  170  dell'Albo  delle  societa'  di  gestione  del
risparmio di cui all'art. 35, comma 1 del medesimo decreto; 
  Considerata,  nell'attuale  congiuntura  economica,  l'urgenza   di
sostenere i nuovi programmi di investimento  delle  piccole  e  medie
imprese operanti nei settori della produzione di beni e  servizi  con
elevato potenziale  di  crescita,  anche  attraverso  interventi  nel
capitale di rischio, per assicurare un piu' ampio accesso al credito; 
  Tenuto conto, in un quadro  di  sviluppo  e  crescita  del  sistema
produttivo, di quanto previsto l'art. 32 del citato decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, per un piu' efficiente  ricorso  agli  strumenti
finanziari da parte delle piccole e medie imprese; 
  Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per la  crescita
sostenibile e' pari, alla data del 30 aprile 2014, a 1.163,24 milioni
di euro, e che, alla stessa data, le risorse del Fondo da destinare a
nuovi  interventi,   al   netto   delle   somme   gia'   oggetto   di
programmazione, sono pari a 642,74 milioni di  euro,  come  accertato
con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese  29
luglio 2014; 
  Considerato  che  nelle  somme  gia'  oggetto  di   programmazione,
riportate nell'allegato 3 al predetto decreto direttoriale 29  luglio
2014, sono incluse  quelle  destinate  dall'art.  19,  comma  7,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pari a 70,00 milioni  di  euro,
non ancora  impegnate,  e  che  pertanto  le  risorse  effettivamente
disponibili per nuovi interventi ammontano a 712,74 milioni di euro; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  10  ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 282 del 4 dicembre 2014, recante l'attribuzione  di  risorse  alle
sezioni del Fondo per la crescita sostenibile relative alle finalita'
di  cui  all'art.  23,  comma  2,  lettere  a)  e  b),   del   citato
decreto-legge  n.  83  del  2012,  destinate,  rispettivamente,  agli
interventi per la promozione di grandi progetti di ricerca e sviluppo
di rilevanza strategica per il sistema produttivo nel  settore  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (ICT)
coerenti con le finalita' dell'Agenda digitale italiana e nel settore
dell'industria  sostenibile,  per  l'importo  complessivo  di  400,00
milioni di euro, e  all'intervento  in  favore  delle  nuove  piccole
imprese innovative (cosiddetto «Smart &  Start»),  per  l'importo  di
70,00 milioni di euro; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18  novembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 3 del 5 gennaio 2015, che dispone l'attribuzione di  risorse,  per
un importo di euro 4.000.000, alla sezione del Fondo per la  crescita
sostenibile relativa alla finalita' di  cui  all'art.  23,  comma  2,
lettera a), del citato decreto-legge n. 83  del  2012,  destinate  al
finanziamento  di  progetti  di  sviluppo  sperimentale   e   ricerca
industriale nel  campo  delle  biotecnologie  presentati  da  imprese
italiane, anche in collaborazione con organismi di ricerca, associate
con almeno un'impresa  appartenente  a  un  altro  Paese  tra  quelli
partecipanti al decimo bando transnazionale EuroTransBio; 
  Considerato che le risorse del Fondo per  la  crescita  sostenibile
disponibili per nuovi interventi ammontano,  senza  tener  conto  dei
rientri dei finanziamenti gia' concessi, ad  almeno  238  milioni  di
euro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Istituzione di un Fondo comune di investimento 
 
  1. Al fine  di  sostenere  la  realizzazione  di  investimenti  nel
capitale di rischio di imprese con elevato  potenziale  di  sviluppo,
una quota delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, pari a
euro 50.000.000,  e'  attribuita  alla  sezione  del  medesimo  Fondo
relativa alla finalita' di cui di cui all'art. 23, comma  2,  lettera
b),  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134  e  destinata  alla
concessione   di   un   finanziamento   all'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -
Invitalia (nel seguito, Agenzia), da restituire con le  modalita'  di
cui all'art.  4,  che  la  medesima  Agenzia  impiega,  unitamente  a
eventuali ulteriori risorse finanziarie  proprie,  per  istituire  un
apposito fondo comune  di  investimento  mobiliare  di  tipo  chiuso,
riservato a investitori istituzionali. 
  2. Le quote del fondo comune di investimento cui al  comma  1  (nel
seguito, Fondo) possono essere sottoscritte, oltre che  dall'Agenzia,
anche  da  investitori  istituzionali,  individuati  dalla   medesima
Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente.  La  dotazione
finanziaria del Fondo  puo'  essere  altresi'  incrementata  mediante
l'utilizzo  di  risorse  del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
disponibili per il periodo di Programmazione 2014  -  2020.  In  tale
caso, le risorse  comunitarie  affluiscono  ad  apposite  e  distinte
sezioni del Fondo e sono gestite nel rispetto della vigente normativa
in materia di utilizzo dei  Fondi  Strutturali  e  di  istituzione  e
gestione di «strumenti finanziari» di cui agli articoli 37 e seguenti
del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
  3. Il Fondo e' istituito da Strategia Italia  S.p.A.  SGR  e  dalla
medesima  gestito  in  piena   indipendenza,   secondo   una   logica
prettamente commerciale e orientata al profitto. 
  4. Nell'ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti
di  Strategia  Italia  S.p.A.  SGR  e'  assicurata  la  presenza   di
comprovate  competenze  e  professionalita',   anche   di   carattere
internazionale, in materia di finanziamento di imprese innovative  ad
alto potenziale di crescita. 
  5. Per la gestione del Fondo, a Strategia Italia  S.p.A.  SGR  sono
riconosciute: 
    a) una commissione annua di gestione, in linea con  gli  standard
di mercato e, comunque, non superiore al 2% (due percento) del valore
del Fondo; 
    b) una commissione di  performance,  anch'essa  in  linea  con  i
livelli di mercato, commisurata ai risultati di gestione del Fondo. 
  6. Il Fondo ha una durata massima di 10 anni a decorrere dalla data
di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre
successivo al compimento del decimo anno. Strategia Italia S.p.A. SGR
puo',  in  coerenza  con  la  normativa  in  materia   di   esercizio
dell'attivita'  di  intermediazione   finanziaria,   deliberare   una
eventuale proroga, non superiore a tre anni, della durata  del  Fondo
medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti  in
portafoglio.