Art. 2 
 
 
                  Modalita' di intervento del Fondo 
 
  1. Il Fondo opera investendo nel capitale di rischio delle  imprese
di cui all'art. 3 unitamente e contestualmente a investitori  privati
indipendenti. L'investimento nel  capitale  di  rischio  di  ciascuna
impresa target e' finanziato, per almeno il 30 percento,  da  risorse
apportate dai predetti investitori privati indipendenti. 
  2. Gli investitori privati indipendenti di  cui  al  comma  1  sono
individuati da Strategia Italia S.p.A. SGR attraverso  una  procedura
aperta e trasparente. 
  3. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono  nel
capitale di rischio delle imprese di cui  all'art.  3  alle  medesime
condizioni.