Art. 2 Modalita' di intervento del Fondo 1. Il Fondo opera investendo nel capitale di rischio delle imprese di cui all'art. 3 unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di rischio di ciascuna impresa target e' finanziato, per almeno il 30 percento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti. 2. Gli investitori privati indipendenti di cui al comma 1 sono individuati da Strategia Italia S.p.A. SGR attraverso una procedura aperta e trasparente. 3. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale di rischio delle imprese di cui all'art. 3 alle medesime condizioni.