Art. 3 
 
 
              Tipologia di operazioni e imprese target 
 
  1.  Il   Fondo   interviene,   prevalentemente,   per   finanziarie
«investimenti successivi» in imprese gia' raggiunte da operazioni  di
«early stage financing». 
  2. Il Fondo investe esclusivamente nel capitale  di  rischio  nelle
piccole e medie  imprese  cosi'  come  definite  nell'allegato  1  al
regolamento (UE) n. 651/2014, ivi incluse le «start-up innovative» di
cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e
successive modificazioni  e  integrazioni,  operanti  in  settori  ad
elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei
processi, beni o servizi.