Art. 3 Tipologia di operazioni e imprese target 1. Il Fondo interviene, prevalentemente, per finanziarie «investimenti successivi» in imprese gia' raggiunte da operazioni di «early stage financing». 2. Il Fondo investe esclusivamente nel capitale di rischio nelle piccole e medie imprese cosi' come definite nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, ivi incluse le «start-up innovative» di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, operanti in settori ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei processi, beni o servizi.