Art. 4 
 
 
                   Restituzione del finanziamento 
 
  1. L'Agenzia, entro 30 giorni dalla data di liquidazione del Fondo,
restituisce al Ministero dello sviluppo economico il finanziamento di
cui all'art. 1, comma 1, in misura risultante dalla liquidazione  del
medesimo Fondo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la  SGR
dei proventi e del risultato netto  della  gestione  derivanti  dallo
smobilizzo degli investimenti. 
  2. Con provvedimento del Ministero dello  sviluppo  economico  sono
definite le modalita' e i termini  di  trasferimento  e  restituzione
delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, la misura  delle
commissioni riconosciute a Strategia Italia  S.p.A.  SGR,  nonche'  i
contenuti e la tempistica delle attivita' di monitoraggio e controllo
degli interventi del Fondo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2015 
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1374