Art. 4 Restituzione del finanziamento 1. L'Agenzia, entro 30 giorni dalla data di liquidazione del Fondo, restituisce al Ministero dello sviluppo economico il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, in misura risultante dalla liquidazione del medesimo Fondo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti. 2. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita' e i termini di trasferimento e restituzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, la misura delle commissioni riconosciute a Strategia Italia S.p.A. SGR, nonche' i contenuti e la tempistica delle attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi del Fondo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1374