Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13
maggio 2015, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli
5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013. 
  La provvigione di collocamento, prevista  dall'art.  6  del  citato
decreto del 5 giugno 2013,  verra'  corrisposta  nella  misura  dello
0,30% del capitale nominale sottoscritto.