Art. 3 Riconoscimento degli acquirenti 1. I primi acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti, dalle regioni competenti per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente ove sono rese disponibili le scritture contabili. 2. Il riconoscimento e' concesso a condizione che il primo acquirente: a) comprovi la sua qualita' di commerciante; b) disponga di locali in cui l'autorita' competente possa consultare la contabilita' di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali; c) disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderiscae ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti; d) disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto; e) si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 e a mettere a disposizione la contabilita' per l'esecuzione dei controlli; f) si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi. 3. Al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente e' tenuto a presentare, alla competente regione, apposita domanda. 4. I riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non revocati o decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validita'. 5. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, su apposita istanza presentata dal primo acquirente, il riconoscimento resta valido, previa verifica da parte della Regione competente del mantenimento dei requisiti di cui al comma 2. 6. Le regioni e province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. Tale albo e' reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati. 7. Qualora l'acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo di cui al comma 6.