Art. 3 
 
 
                   Riconoscimento degli acquirenti 
 
  1. I primi  acquirenti  di  latte  di  vacca  sono  preventivamente
riconosciuti, dalle regioni competenti per territorio,  in  relazione
alla sede legale del primo acquirente ove sono  rese  disponibili  le
scritture contabili. 
  2.  Il  riconoscimento  e'  concesso  a  condizione  che  il  primo
acquirente: 
    a) comprovi la sua qualita' di commerciante; 
    b)  disponga  di  locali  in  cui  l'autorita'  competente  possa
consultare la contabilita' di  magazzino,  i  registri  e  gli  altri
documenti commerciali; 
    c) disponga di apparecchiature idonee al collegamento  telematico
con il SIAN o, in alternativa, aderiscae ai servizi di  consultazione
e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati
di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto  legislativo
27 maggio 1999 n. 165, cosi' come modificato dal decreto  legislativo
15 giugno 2000 n. 188, oppure  dalle  organizzazioni  e  associazioni
degli acquirenti; 
    d) disponga, per il legale rappresentante, di un  dispositivo  di
firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto; 
    e) si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni  conferente,  le
registrazioni di  cui  all'art.  6,  commi  2  e  3  e  a  mettere  a
disposizione la contabilita' per l'esecuzione dei controlli; 
    f)  si  impegni  a  comunicare  tempestivamente,   alla   Regione
competente,  ogni  variazione  relativa  al  proprio   rappresentante
legale, alla propria denominazione o ragione sociale e  alle  proprie
sedi. 
  3. Al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente  e'  tenuto  a
presentare, alla competente regione, apposita domanda. 
  4. I riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto legge 28  marzo
2003, n. 49, convertito dalla legge  30  maggio  2003,  n.  119,  non
revocati o decaduti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, conservano la loro validita'. 
  5. In caso di mutamento nella conduzione o nella  forma  giuridica,
su   apposita   istanza   presentata   dal   primo   acquirente,   il
riconoscimento resta valido, previa verifica da parte  della  Regione
competente del mantenimento dei requisiti di cui al comma 2. 
  6. Le regioni e province autonome registrano  i  riconoscimenti,  i
mutamenti di conduzione  o  della  forma  giuridica  e  le  eventuali
revoche, nell'apposito albo dei primi  acquirenti  tenuto  nel  SIAN.
Tale albo e' reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati. 
  7. Qualora l'acquirente non acquisti latte dai  produttori  per  un
periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera  decaduto
e le Regioni registrano l'avvenuta decadenza  nell'apposito  albo  di
cui al comma 6.