Art. 4 
 
 
               Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
 
  1.  L'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)   rende
disponibili i servizi  attraverso  il  Sistema  informativo  agricolo
nazionale (SIAN), determinando le modalita' di accesso telematico. 
  2. Le regioni si avvalgono  del  SIAN  per  tutti  gli  adempimenti
previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare  i  dati
relativi a tutti i primi acquirenti e a tutti i  produttori  in  esso
registrati. 
  3. I dati presenti nel SIAN e comunicati da ciascun soggetto per la
parte di propria competenza, fanno  fede  ad  ogni  effetto  per  gli
adempimenti  previsti  dal  presente  decreto.  I  primi   acquirenti
riconosciuti si avvalgono  del  SIAN  e  possono  consultare  i  dati
relativi ai propri conferenti. 
  4. Le associazioni o organizzazioni  di  acquirenti  che  intendono
effettuare le comunicazioni in qualita' di  acquirenti  si  avvalgono
devono  avvalersi  del  SIAN  e,  a  tal  fine,  presentano  all'Agea
un'apposita richiesta,  comunicando  codice  fiscale,  denominazione,
sede e rappresentante legale. 
  5.  I  primi  acquirenti  comunicano  alla  regione   che   li   ha
riconosciuti  l'adesione  ed  il  recesso  da  una   associazione   o
organizzazione di acquirenti. 
  6. Le associazioni o organizzazioni di  acquirenti  registrate  nel
SIAN  possono  consultare  i  dati  relativi  agli  acquirenti   loro
associati che hanno comunicato la propria adesione. 
  7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni  di  produttori
da loro riconosciute sulla base della vigente normativa. 
  8. Le organizzazioni di produttori riconosciute  e  registrate  nel
SIAN possono consultare i dati relativi  ai  produttori  associati  e
aggiornano l'elenco dei soci.