Art. 6 Adempimenti degli acquirenti 1. I primi acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte di vacca dai produttori, in vista degli utilizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b). I produttori devono consegnare il latte di vacca da loro prodotto, solo a primi acquirenti preventivamente riconosciuti. A tal fine si avvalgono dell'albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. 2. I primi acquirenti riconosciuti aggiornano il registro telematico SIAN indicando almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione, quantitativo, in chilogrammi, del latte consegnato mensilmente da ogni allevatore, con l'indicazione del relativo tenore di materia grassa. 3. A partire dal mese di maggio 2015, entro il giorno 20 di ogni mese, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente da produttori di latte, nel mese di calendario precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa. Le registrazioni sono certificate dall'acquirente con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalita' di trasmissione telematica che saranno indicate dall'Agea. 4. Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni comunicazione di cui al comma 3, gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi. 5. Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna, individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c) del regolamento UE n. 1308/2013, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte di vacca acquistati nella campagna in causa da altri soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari, specificando il Paese di provenienza. 6. Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c) del regolamento UE n. 1308/2013, i produttori di latte che effettuano vendite dirette registrano nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte venduto direttamente e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente nella campagna in causa. 7. Entro il giorno 25 di ogni mese Agea comunica alla Commissione europea il quantitativo nazionale di latte di vacca crudo consegnatoi nel mese precedente ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito all'art. 1-bis del regolamento UE n. 479/2010. 8. Il SIAN mette a disposizione degli acquirenti, per via telematica, il registro di cui al comma 1, contenente le informazioni dagli stessi dichiarate; al primo aprile 2015 everra' reso disponibile per ogni primo acquirente il registro conferenti di cui al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, aggiornato al 31 marzo 2015. 9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 sono resi noti da Agea. 10. Agea comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionale e dell'Unione Europea e alle regioni i dati di cui ai commi 5, 6 e 7.