Art. 6 
 
 
                    Adempimenti degli acquirenti 
 
  1.  I  primi  acquirenti   preventivamente   riconosciuti   possono
acquistare latte di vacca dai produttori, in vista degli utilizzi  di
cui all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  b).  I  produttori  devono
consegnare  il  latte  di  vacca  da  loro  prodotto,  solo  a  primi
acquirenti preventivamente riconosciuti.  A  tal  fine  si  avvalgono
dell'albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. 
  2.  I  primi  acquirenti  riconosciuti   aggiornano   il   registro
telematico SIAN indicando almeno le  seguenti  informazioni:  estremi
identificativi  del  conferente   e   dell'azienda   di   produzione,
quantitativo, in chilogrammi, del  latte  consegnato  mensilmente  da
ogni allevatore, con l'indicazione del  relativo  tenore  di  materia
grassa. 
  3. A partire dal mese di maggio 2015, entro il giorno  20  di  ogni
mese, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutti i
quantitativi  di  latte  vaccino  crudo  acquistati  direttamente  da
produttori  di  latte,  nel  mese  di  calendario   precedente,   con
l'indicazione del tenore di materia  grassa.  Le  registrazioni  sono
certificate dall'acquirente con  l'apposizione  della  propria  firma
digitale, secondo le modalita' di trasmissione telematica che saranno
indicate dall'Agea. 
  4. Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni comunicazione  di
cui al comma 3, gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi. 
  5. Entro 30 giorni dal termine di  ogni  campagna,  individuata  ai
sensi dell'art. 6, lettera c) del  regolamento  UE  n.  1308/2013,  i
primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN i  quantitativi
di latte di  vacca  acquistati  nella  campagna  in  causa  da  altri
soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente  da  altri
Paesi comunitari, specificando il Paese di provenienza. 
  6. Entro 30 giorni dal termine  di  ogni  campagna  individuata  ai
sensi dell'art. 6, lettera c) del  regolamento  UE  n.  1308/2013,  i
produttori di latte che effettuano vendite dirette  registrano  nella
banca dati del SIAN i quantitativi di latte venduto direttamente e  i
quantitativi di latte utilizzato per la  fabbricazione  dei  prodotti
lattiero-caseari venduti direttamente nella campagna in causa. 
  7. Entro il giorno 25 di ogni mese Agea comunica  alla  Commissione
europea il quantitativo nazionale di latte di vacca crudo consegnatoi
nel mese precedente  ai  primi  acquirenti,  conformemente  a  quanto
stabilito all'art. 1-bis del regolamento UE n. 479/2010. 
  8.  Il  SIAN  mette  a  disposizione  degli  acquirenti,  per   via
telematica, il registro di cui al comma 1, contenente le informazioni
dagli  stessi  dichiarate;  al  primo  aprile   2015   everra'   reso
disponibile per ogni primo acquirente il registro conferenti  di  cui
al decreto legge 28 marzo 2003,  n.  49  convertito  dalla  legge  30
maggio 2003, n. 119, aggiornato al 31 marzo 2015. 
  9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 sono resi noti da Agea. 
  10. Agea comunica al Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali - Direzione generale  delle  politiche  internazionale  e
dell'Unione Europea e alle regioni i dati di cui ai commi 5, 6 e 7.