Art. 7 
 
 
                      Tenore di materia grassa 
 
  1. Ai fini della determinazione del tenore di  grasso  l'acquirente
effettua mensilmente almeno due  prelievi  sul  latte  consegnato  da
ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone  di  montagna,  ai
sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo  3  e  successive
modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi del regolamento UE  n.
1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre
2013, puo' essere effettuata una sola analisi al mese. 
  2.  I  certificati  delle  analisi  effettuate  sonodevono   essere
conservati presso il primo acquirente, unitamente alla documentazione
di cui all'art. 3, comma 2, lettera  b)  del  presente  decreto,  per
almeno 3 anni.