Art. 7 Tenore di materia grassa 1. Ai fini della determinazione del tenore di grasso l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, puo' essere effettuata una sola analisi al mese. 2. I certificati delle analisi effettuate sonodevono essere conservati presso il primo acquirente, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del presente decreto, per almeno 3 anni.