Art. 8 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Le regioni, per ogni campagna di commercializzazione, che va dal
primo luglio al 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 6,
lettera c), del regolamento UE  n.  1308/2013,  effettuano  controlli
volti  a  verificare  la   correttezza   e   la   completezza   delle
dichiarazioni dei primi acquirenti e  dei  produttori  di  latte  che
effettuano vendite dirette, in relazione  ai  quantitativi  di  latte
acquistato direttamente dai produttori e ai quantitativi di  latte  e
prodotti lattiero-caseari  venduti  direttamente.  I  controlli  sono
svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti,
presso  i  produttori  di  latte  e  prodotti  lattiero-caseari   che
effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in
loco presso le aziende conferenti. 
  2. Al  fine  di  assicurare  la  completezza  e  correttezza  delle
comunicazioni previste  dal  presente  regolamento,  conformemente  a
quanto disposto all'art. 1-bis, paragrafo 2  del  regolamento  UE  n.
479/2010, del 1° giugno 2010 della Commissione, l'Agea, sulla base di
criteri e modalita' concordati con le  Regioni,  individua  per  ogni
campagna i primi acquirenti da sottoporre a controllo e determina  le
modalita' operative per la rendicontazione dei controlli stessi. 
  3. Ai fini dell'espletamento  dei  controlli  di  cui  al  presente
decreto, le regioni si avvalgono anche  della  Banca  dati  nazionale
(BDN) dell'Anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero della  salute
presso il Centro servizi nazionale  dell'Istituto  "G.  Caporale"  di
Teramo". 
  4. I controlli riguardano almeno il 10 %  del  latte  raccolto  dai
primi acquirenti di ciascuna regione, riferito alla  campagna  chiusa
da controllare. Le verifiche sonosaranno svolte contestualmente sulla
campagna  di  commercializzazione  conclusa  e  sulle   dichiarazioni
mensili di quella in corso. 
  5. Per il periodo 1° aprile 2015 - 30 giugno 2016, il  campione  di
controllo, pari al 10% del latte raccolto dai primi acquirenti  nella
campagna 2014/2015, e'  individuato  all'interno  del  campione  gia'
estratto per le verifiche  sulla  campagna  2014/2015  ai  sensi  del
regolamento CE n. 595/2004. 
  6. Le regioni, sulla  base  dell'esito  dei  controlli  svolti  dai
propri funzionari ovvero sulla base  di  comunicazioni  di  rettifica
inviate  dai  dichiaranti,  aggiornano  la  contabilizzazione   delle
consegne registrata nella banca dati del SIAN. 
  7. Tutti i soggetti componenti della filiera lattiero casearia sono
tenuti  a  consentire  l'accesso  alle  proprie  sedi,  nonche'  alla
documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari  addetti  ai
controlli di cui al presente decreto.