Art. 8 Controlli 1. Le regioni, per ogni campagna di commercializzazione, che va dal primo luglio al 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 6, lettera c), del regolamento UE n. 1308/2013, effettuano controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dei primi acquirenti e dei produttori di latte che effettuano vendite dirette, in relazione ai quantitativi di latte acquistato direttamente dai produttori e ai quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari venduti direttamente. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e prodotti lattiero-caseari che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti. 2. Al fine di assicurare la completezza e correttezza delle comunicazioni previste dal presente regolamento, conformemente a quanto disposto all'art. 1-bis, paragrafo 2 del regolamento UE n. 479/2010, del 1° giugno 2010 della Commissione, l'Agea, sulla base di criteri e modalita' concordati con le Regioni, individua per ogni campagna i primi acquirenti da sottoporre a controllo e determina le modalita' operative per la rendicontazione dei controlli stessi. 3. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al presente decreto, le regioni si avvalgono anche della Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero della salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo". 4. I controlli riguardano almeno il 10 % del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito alla campagna chiusa da controllare. Le verifiche sonosaranno svolte contestualmente sulla campagna di commercializzazione conclusa e sulle dichiarazioni mensili di quella in corso. 5. Per il periodo 1° aprile 2015 - 30 giugno 2016, il campione di controllo, pari al 10% del latte raccolto dai primi acquirenti nella campagna 2014/2015, e' individuato all'interno del campione gia' estratto per le verifiche sulla campagna 2014/2015 ai sensi del regolamento CE n. 595/2004. 6. Le regioni, sulla base dell'esito dei controlli svolti dai propri funzionari ovvero sulla base di comunicazioni di rettifica inviate dai dichiaranti, aggiornano la contabilizzazione delle consegne registrata nella banca dati del SIAN. 7. Tutti i soggetti componenti della filiera lattiero casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli di cui al presente decreto.