Art. 9 
 
 
                Clausola di salvaguardia finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 aprile 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1479