Art. 9 Clausola di salvaguardia finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2015 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1479