IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita
sostenibile"; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il  quale  sono  individuate,  ai  sensi  del
richiamato art. 23, del decreto-legge n. 83 del 2012,  le  priorita',
le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'art. 3,  comma
2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove e' previsto che
il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti  "al
rafforzamento della struttura produttiva  del  Paese,  al  riutilizzo
degli impianti produttivi e  al  rilancio  di  aree  che  versano  in
situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale"; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l'istituzione di un nuovo regime di
aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo  di  societa'
cooperative di piccola e media dimensione; 
  Visti, in particolare, gli articoli 8 e 12 del predetto  decreto  4
dicembre 2014, che prevedono  che  con  provvedimento  del  Direttore
generale per gli incentivi alle imprese vengono individuati i termini
per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte  delle
societa' cooperative alle societa' finanziarie e stabiliti il modello
di domanda, lo schema di  contratto  di  finanziamento  agevolato,  i
format  per  la   relazione   annuale   nonche'   fornite   ulteriori
precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli  interventi
previsti dal decreto stesso; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 23 dicembre 2014, n. 5760 con il quale sono state impegnate a
favore della contabilita' speciale n. 1201 denominata "L. 46/82 Fondo
per  la  crescita  sostenibile"  risorse  finanziarie  pari  a   euro
8.789.229,00,  a  valere  sul  capitolo   di   bilancio   7342,   per
l'attuazione dell'intervento di cui al predetto  decreto  4  dicembre
2014; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 30 dicembre 2014, n. 5774 con il quale sono state impegnate a
favore della contabilita' speciale  n.  1201,  denominata  "L.  46/82
Fondo per la crescita sostenibile", risorse finanziarie pari  a  euro
1.000.583,83,  a  valere  sul  capitolo   di   bilancio   2301,   per
l'attuazione dell'intervento di cui al predetto  decreto  4  dicembre
2014; 
  Considerato  che  le  predette  risorse  finanziarie  pari  a  euro
1.000.583,83 possono essere utilizzate  esclusivamente  a  favore  di
societa'  cooperative  che  non  siano  aderenti  alle   associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo, cosiddette centrali cooperative; 
  Considerato, altresi', che le predette risorse finanziarie  pari  a
euro 1.000.583,83 possono essere utilizzate esclusivamente  a  favore
di societa' cooperative che non abbiano sede legale nelle  regioni  a
statuto speciale; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico 
                      e le societa' finanziarie 
 
  1. I rapporti  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  (nel
seguito Ministero) e le societa' finanziarie partecipate (nel seguito
Societa' finanziarie) dal  Ministero  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 17, comma  2,  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49  e
successive modificazioni e integrazioni,  inerenti  allo  svolgimento
delle attivita' di gestione del regime di aiuto istituito dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre  2014  di  cui  alle
premesse (nel seguito decreto), sono regolamentati  da  una  apposita
convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla data di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2.  Con  la  convenzione  di  cui  al  comma  1   sono,   altresi',
determinati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123, gli oneri per  lo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria  delle   iniziative   presentate   per   l'accesso   alle
agevolazioni previste dal decreto, che  sono  posti  a  carico  delle
risorse disponibili per  l'attuazione  dell'intervento  nella  misura
massima pari al 2 per cento delle risorse stesse.