Art. 2 
 
 
           Presentazione delle richieste di finanziamento 
 
  1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste  dal
decreto le societa' cooperative  proponenti,  fermo  restando  quanto
previsto al comma 3, sono tenute a presentare, secondo le modalita' e
nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione: 
    a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni
riportate nello schema di cui all'allegato n. 1; 
    b) piano di investimento, contenente  le  informazioni  riportate
nello schema di cui all'allegato n. 2; 
    c)  nel  caso  in  cui  il  valore  del  finanziamento  agevolato
richiesto    sia    pari    o    superiore    a    euro    150.000,00
(centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un
suo procuratore speciale, resa secondo le modalita'  stabilite  dalla
Prefettura competente, in merito ai dati necessari per  la  richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modifiche e integrazioni. 
  2. La richiesta di  finanziamento  agevolato  e  la  documentazione
indicata  al  comma  1  devono  essere   presentate   alle   Societa'
finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata,
a partire dal sessantesimo giorno successivo alla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
ai seguenti indirizzi: 
    a) CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it; 
    b) SOFICOOP sc, p.e.c.: soficoop@pec.soficoop.it. 
  3. Al fine della presentazione della  domanda  per  la  nascita  di
societa' cooperative, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a),  del
decreto,  si  specifica  che  tali  iniziative   possono   riguardare
esclusivamente societa' cooperative costituite da non oltre  24  mesi
alla data di presentazione della domanda. 
  4. Le societa' cooperative proponenti, ai sensi dell'art. 2,  comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto  alle
agevolazioni   esclusivamente   nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie individuate in premessa, nel rispetto delle condizioni di
destinazione ivi previste e  tenendo  conto  della  riserva  prevista
dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto  in  favore   delle   societa'
cooperative che hanno  conseguito  il  rating  di  legalita'  di  cui
all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27.  L'eventuale
incremento della predetta dotazione  finanziaria  e'  comunicato  nel
sito internet del Ministero. 
  5. Nel caso di esaurimento delle  risorse  finanziarie  di  cui  al
comma 4, e' disposta la chiusura dello sportello per la presentazione
delle domande  con  provvedimento  del  Direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.