Art. 3 
 
 
             Valutazione delle richieste e trasferimento 
                      delle risorse finanziarie 
 
  1.  La  richiesta  di  finanziamento  e'  valutata  dalla  Societa'
finanziaria sulla base dei criteri stabiliti dall'art.  8,  comma  3,
del decreto, entro  90  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
richiesta stessa, fatta salva  la  possibilita'  di  prorogare  detto
termine di ulteriori 30 giorni, qualora risulti necessario  acquisire
ulteriori informazioni  o  documenti  rispetto  a  quanto  presentato
unitamente alla richiesta  di  finanziamento.  Nel  caso  in  cui  la
documentazione o le informazioni richieste non siano presentate dalle
societa'  cooperative  proponenti  entro  il  predetto  termine,   la
richiesta di agevolazioni si considera decaduta. 
  2. In relazione  a  ciascuna  richiesta  di  finanziamento  la  cui
attivita' di valutazione si conclude con esito  positivo  e,  qualora
necessaria,  previa  richiesta  delle  informazioni  antimafia   alla
Prefettura competente, la Societa' finanziaria presenta al  Ministero
una relazione contenente le risultanze dell'attivita' istruttoria. La
relazione istruttoria, redatta secondo lo schema definito nell'ambito
della convenzione tra il Ministero e le Societa' finanziarie  di  cui
all'art. 1,  deve  contenere  l'indicazione  dell'ammontare  e  della
durata del finanziamento agevolato concedibile, del  numero  di  rate
previste  dal  relativo  piano  di  ammortamento,   dell'agevolazione
corrispondente in termini di equivalente sovvenzione  lordo  e  della
normativa europea di cui all'art. 5, comma 4, del  decreto  ai  sensi
della  quale  vengono  concesse  le   agevolazioni,   con   esplicita
indicazione circa  il  rispetto  delle  intensita'  o  degli  importi
massimi di aiuto ivi previsti. In particolare, per la quantificazione
dell'equivalente sovvenzione lordo  dell'agevolazione,  il  tasso  di
riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato
dalla      Commissione      europea      nel      sito       internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della  Commissione
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in allegato n. 3. 
  3. Il Ministero, ricevuta la documentazione  di  cui  al  comma  2,
accerta  che  le  risorse  finanziarie  richieste  trovano   adeguata
copertura nell'ambito  delle  dotazioni  finanziarie  individuate  ai
sensi dell'art. 2, comma 4,  e,  previa  verifica  della  regolarita'
contributiva  della  societa'  cooperativa   beneficiaria,   ne   da'
comunicazione alla Societa' finanziaria. 
  4. Nel caso in cui le risorse  finanziarie  disponibili  non  siano
sufficienti  per  la   copertura   integrale   della   richiesta   di
finanziamento,  il  Ministero  ne  da'  comunicazione  alla  Societa'
finanziaria per la verifica dell'eventuale  finanziabilita'  parziale
dell'iniziativa. In ogni caso, le richieste di finanziamento che  non
trovano copertura finanziaria, inviate dalle Societa' finanziarie  al
Ministero nelle more della  chiusura  dello  sportello  stabilita  ai
sensi dell'art. 2, comma 5, si considerano decadute. 
  5.  Per  le  richieste  di  finanziamento  la  cui   attivita'   di
valutazione si conclude con esito negativo  e  per  le  richieste  di
finanziamento che non  trovano  copertura  finanziaria,  la  Societa'
finanziaria provvede a comunicare, ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, alla societa'
cooperativa proponente le motivazioni del mancato accoglimento  della
richiesta.