Art. 5 
 
 
                Conto corrente dedicato alla gestione 
                      delle risorse finanziarie 
 
  1. Entro 30 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le Societa'
finanziarie devono aprire un apposito conto  corrente  dedicato  alla
gestione  dell'intervento  agevolativo  comunicandone   le   relative
coordinate bancarie al  Ministero.  Il  conto  corrente  deve  essere
aperto presso una banca individuata attraverso una apposita procedura
comparativa volta a selezionare la migliore offerta  con  particolare
riguardo ai costi di gestione  del  conto  corrente  e  al  tasso  di
interesse applicato sulle somme depositate. 
  2. Gli interessi maturati sul conto corrente  bancario  di  cui  al
comma 1, al netto delle spese di gestione dello stesso, devono essere
versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle Societa' finanziarie
secondo  le  modalita'  indicate  con  apposita  comunicazione  della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese.