IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                                 con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
 
  Visto l'art. 4 , comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
457; 
  Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; 
  Visto il  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47  convertito,  con
modificazioni dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del  citato  decreto-legge
28  marzo  2014,  n.  47,  che  dispone   che   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie
approvano con decreto i criteri per la formulazione di  un  Programma
di recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi  di
edilizia residenziale pubblica  di  proprieta'  dei  comuni  e  degli
Istituti  autonomi  per  le  case   popolari   comunque   denominati,
costituiti anche in  forma  societaria,  e  degli  enti  di  edilizia
residenziale pubblica aventi  le  stesse  finalita'  degli  IACP  sia
attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il  tramite
della  manutenzione  straordinaria  degli  alloggi  anche   ai   fini
dell'adeguamento   energetico,   impiantistico    statico    e    del
miglioramento sismico degli immobili; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che  il  Programma
di recupero di cui al comma  1  nonche'  gli  interventi  di  cui  al
successivo  art.  10,  comma  10,  sono  finanziati  con  le  risorse
rinvenienti dalle revoche di cui  all'art.  32,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  nel
limite massimo di 500 milioni di euro  che  affluiscono  ad  apposito
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che a decorrere
dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge n. 386/1989, recante
norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino  Alto
Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano  con  la  riforma
tributaria, con cio'  disponendo  che  dette  Province  autonome  non
partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali. 
  Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per  l'attuazione  degli
interventi  previsti  dal  comma  4,   a   decorrere   dall'esercizio
finanziario 2014 e fino al 31 dicembre  2017  prevede  l'istituzione,
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del  «Fondo  per  gli  interventi  di  manutenzione  e  di
recupero di alloggi abitativi privi  di  soggetti  assegnatari»,  nel
quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo  comma  6,  le
risorse non utilizzate relative alle seguenti autorizzazioni: 
    a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente
all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima  legge
n. 457 del 1978; 
    b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7  febbraio  1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  1985,  n.
118; 
    c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  Visto il comma 6 del predetto art.  4  che  dispone  che  all'onere
derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro  5  milioni
per l'anno 2014, di euro 20 milioni  per  l'anno  2015,  di  euro  20
milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni  per  l'anno  2017  si
provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b)
e c) del  comma  5  che  sono  versate  annualmente  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnate  sul  Fondo  di  cui  al
medesimo comma 5; 
  Visto il comma 8 del citato art. 4 che dispone che con  il  decreto
interministeriale di cui al  comma  1  sono  definiti  i  criteri  di
ripartizione delle risorse di cui al comma 5, pari complessivamente a
67,9 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano  che  provvedono  entro  due  mesi  all'assegnazione  delle
risorse ai comuni e agli Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
comunque denominati,  nonche'  agli  enti  di  edilizia  residenziale
aventi le stesse finalita' degli IACP; 
  Visto l'art. 11 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47  che,
anche in relazione all'art. 4, dispone che  con  i  provvedimenti  di
assegnazione delle risorse sono stabilite le  modalita'  di  utilizzo
delle  risorse  assegnate,  di  monitoraggio  dell'avanzamento  degli
interventi e di applicazione di misure di revoca e  che  il  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti  riferisce  al  Consiglio  dei
ministri  e  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  in   merito
all'attuazione dello stesso decreto; 
  Considerato che per le finalita' di cui all'art. 4,  comma  2,  del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,  e'  stata  autorizzata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n.  190  (legge
di stabilita' 2015) la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni  per  il  2018  nonche'  l'importo
complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti da revoche  disposte
dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
  Visti gli  elenchi  predisposti  dai  comuni  e  dagli  ex  IACP  e
trasmessi dalle regioni e province autonome ai sensi del comma  1-bis
dell'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 47/2014, convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge   n.   80/2014   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione
abitativa; 
  Considerata la necessita' di recuperare e rendere  abitabili  senza
indugi gli alloggi attualmente non assegnati a causa del  particolare
stato di degrado; 
  Considerato, altresi', che gli interventi per la  valorizzazione  e
qualificazione del patrimonio sono parte integrante delle azioni  per
migliorare l'efficienza della  gestione  degli  enti  proprietari  di
alloggi di edilizia residenziale  pubblica  e  che  detti  interventi
contribuiscono anche alla riduzione dei  costi  di  conduzione  degli
alloggi da parte degli assegnatari; 
  Ravvisata la necessita' di procedere all'individuazione dei criteri
per la formulazione del Programma  di  recupero  e  razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale  pubblica  al
fine di dare prime e immediate risposte al  disagio  abitativo  nelle
diffuse forme riscontrabili nel Paese ed in particolare nelle  grandi
concentrazioni urbane nonche' di favorire, contestualmente,  la  piu'
efficace gestione da parte degli enti proprietari degli  immobili  di
edilizia residenziale pubblica; 
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui  all'art.
8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  successive
modificazioni nella seduta del 18 dicembre 2014; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Criteri per la formulazione del Programma 
 
  1. Ai fini dell'inserimento nel Programma,  gli  interventi  devono
rispondere ai seguenti criteri: 
    a) rapida assegnazione degli alloggi non utilizzati  per  assenza
di interventi di manutenzione; 
    b) riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli
assegnatari e dei costi di  gestione  da  parte  degli  enti  gestori
mediante l'adeguamento e il miglioramento impiantistico e tecnologico
degli immobili e degli  alloggi,  con  particolare  riferimento  alla
prestazione energetica; 
    c) trasformazione tipologica degli alloggi per tenere conto delle
nuove  articolazioni  della  domanda   abitativa   conseguente   alla
trasformazione delle strutture familiari, ai fenomeni migratori, alla
poverta' e marginalita' urbana; 
    d) adeguamento statico e miglioramento della risposta sismica.