Art. 2 
 
 
         Tipologie di interventi ammissibili a finanziamento 
 
  1. Il Programma e' articolato nelle seguenti due linee: 
    a) interventi di non  rilevante  entita'  finalizzati  a  rendere
prontamente disponibili gli alloggi sfitti  mediante  lavorazioni  di
manutenzione e di efficientamento. Ai fini del  presente  decreto  si
considerano di  non  rilevante  entita'  gli  interventi  di  importo
inferiore a 15.000 euro da  realizzarsi  entro  sessanta  giorni  dal
provvedimento regionale di concessione del finanziamento da  adottare
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione   di   avvenuta
registrazione del decreto ministeriale di ammissione a  finanziamento
di cui all'art. 4, comma 4. Gli  alloggi  recuperati  sono  assegnati
prioritariamente alle  categorie  sociali  individuate  dall'art.  1,
comma 1, della legge 8 febbraio  2007,  n.  9,  a  condizione  che  i
soggetti appartenenti a  tali  categorie  siano  collocati  utilmente
nelle  graduatorie  comunali  per  l'accesso  ad  alloggi,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 4, della legge n. 80/2014. 
    b)  interventi  di  ripristino  di  alloggi  di  risulta   e   di
manutenzione straordinaria da attuare mediante la realizzazione delle
seguenti  tipologie  di  intervento,  cumulativamente  ammissibili  a
finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio: 
      b.1. efficientamento energetico  degli  edifici  da  perseguire
mediante il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento  di
almeno una classe della prestazione  energetica  o  la  riduzione  di
almeno  il  30%  dei  consumi  registrati  nell'ultimo   biennio   di
utilizzazione dell'immobile; 
      b.2. messa in  sicurezza  delle  componenti  strutturali  degli
immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico; 
      b.3. rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza  di
materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.; 
      b.4. superamento delle barriere architettoniche; 
      b.5.   manutenzione   straordinaria    sulle    parti    comuni
dell'organismo abitativo e su quelle di pertinenza; 
      b.6.  frazionamenti  e  accorpamenti,  anche  con   rinnovo   e
sostituzione di parti anche strutturali degli edifici.