Art. 2 Tipologie di interventi ammissibili a finanziamento 1. Il Programma e' articolato nelle seguenti due linee: a) interventi di non rilevante entita' finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento. Ai fini del presente decreto si considerano di non rilevante entita' gli interventi di importo inferiore a 15.000 euro da realizzarsi entro sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro trenta giorni dalla data di comunicazione di avvenuta registrazione del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento di cui all'art. 4, comma 4. Gli alloggi recuperati sono assegnati prioritariamente alle categorie sociali individuate dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 80/2014. b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria da attuare mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento, cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio: b.1. efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di almeno una classe della prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell'ultimo biennio di utilizzazione dell'immobile; b.2. messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico; b.3. rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.; b.4. superamento delle barriere architettoniche; b.5. manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'organismo abitativo e su quelle di pertinenza; b.6. frazionamenti e accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici.