Art. 3 Criteri di ripartizione delle risorse 1. Le risorse pari a complessivi 67,9 milioni di euro di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 sono destinate alla linea di intervento di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente decreto e sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla Tabella 1 allegata al presente decreto, sulla base dei seguenti parametri: a) numero degli sfratti desumibili dall'ultimo rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno (peso 60%); b) numero degli alloggi di risulta presenti in ciascuna regione e provincia autonoma in rapporto al numero degli alloggi di risulta presenti nell'intero territorio nazionale desunti dagli elenchi trasmessi dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 47 (peso 40%). 2. Le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa pari di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni per il 2018 nonche' quelle derivanti da revoche disposte ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, pari complessivamente ad euro 270,431 milioni, sono destinate, al netto dell'accantonamento pari allo 0,05% di cui al successivo art. 5, comma 1, alla linea di intervento di cui alla lettera b) dell'art. 2 del presente decreto e ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla Tabella 2 allegata al presente decreto, sulla base dei seguenti parametri assunti in misura percentuale con riferimento al dato di ciascuna regione e provincia autonoma rapportato al corrispondente dato complessivo nazionale: a) numero famiglie in affitto (dati Istat 2011) (peso 50%); b) numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica complessivamente esistenti in ciascuna regione dichiarati in sede di trasmissione degli elenchi di cui all'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 47/2014 (peso 50%). 3. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191/2009 le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili e gli interventi possono essere attuati, secondo i criteri di cui all'art. 1 e le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, nellimite delle risorse allo scopo finalizzate dalle stesse province autonome.