Art. 4 Soggetti proponenti e procedure 1. Le proposte di intervento sono localizzate nei comuni ad alta tensione abitativa ovvero nei comuni a disagio abitativo individuati nella programmazione regionale e sono predisposte dagli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dai comuni. 2. Nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non abbiano individuato i comuni ricadenti in aree a disagio abitativo le proposte di intervento sono predisposte dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per le regioni con popolazione complessiva superiore a 2 milioni e dai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per le regioni con popolazione non superiore a 2 milioni nonche' dai comuni individuati dall'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014. 3. I comuni e gli ex IACP comunque denominati trasmettono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le proposte di intervento corredate dai relativi cronoprogramma riferiti alle linee di cui al precedente art. 2. 4. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'art. 1, dichiarano l'ammissibilita' al finanziamento delle proposte di intervento pervenute nel limite delle risorse individuate con i riparti di cui all'art. 3 e trasmettono i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorita' sulla base dei pesi relativi attribuiti da ciascuna regione e provincia autonoma ai criteri di cui all'art. 1 per ciascuna delle linee indicate all'art. 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilita' finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite, altresi', le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca. Le proposte eccedenti il limite delle risorse assegnate sono comunque trasmesse, in separati elenchi ordinati in ordine di priorita' ai fini delle riassegnazioni dei fondi revocati.