Art. 4 
 
 
                   Soggetti proponenti e procedure 
 
  1. Le proposte di intervento sono localizzate nei  comuni  ad  alta
tensione abitativa ovvero nei comuni a disagio abitativo  individuati
nella programmazione regionale e sono predisposte dagli  ex  Istituti
autonomi per le case popolari comunque denominati e dai comuni. 
  2. Nel caso in cui le regioni e le province autonome  di  Trento  e
Bolzano non abbiano individuato i comuni ricadenti in aree a  disagio
abitativo le proposte di intervento sono predisposte dai  comuni  con
popolazione  superiore  a  10.000  abitanti  per   le   regioni   con
popolazione complessiva superiore  a  2  milioni  e  dai  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti per le regioni con popolazione
non superiore a 2 milioni nonche' dai comuni individuati dall'art. 9,
comma  2-bis,  del  decreto-legge   n.   47/2014,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 80/2014. 
  3. I comuni e gli ex  IACP  comunque  denominati  trasmettono  alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le  proposte  di
intervento corredate dai relativi cronoprogramma riferiti alle  linee
di cui al precedente art. 2. 
  4. Entro 120  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  le  regioni,  verificata  la  rispondenza   delle   proposte
pervenute ai criteri di cui all'art. 1,  dichiarano  l'ammissibilita'
al finanziamento delle proposte di intervento  pervenute  nel  limite
delle  risorse  individuate  con  i  riparti  di  cui  all'art.  3  e
trasmettono i relativi elenchi, predisposti in  ordine  di  priorita'
sulla base  dei  pesi  relativi  attribuiti  da  ciascuna  regione  e
provincia autonoma ai criteri di cui all'art. 1  per  ciascuna  delle
linee indicate all'art. 2, al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per la condizione  abitativa  ai  fini
della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle
regioni delle risorse, nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
annuali, mediante apposito decreto ministeriale  con  il  quale  sono
stabilite, altresi', le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse
assegnate e di applicazione  delle  misure  di  revoca.  Le  proposte
eccedenti il limite delle risorse assegnate sono comunque  trasmesse,
in separati elenchi ordinati in ordine di  priorita'  ai  fini  delle
riassegnazioni dei fondi revocati.