IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  commissione  consultiva   tecnico-scientifica   dell'
Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto  legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 25
settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  242  del  17
ottobre 2014, concernente l'inserimento, nel  succitato  elenco,  del
medicinale fingolimod (Gilenya) come valida  alternativa  terapeutica
«in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi
multipla recidivante-remittente nei pazienti con un'elevata attivita'
di malattia nonostante la  terapia  con  glatiramer  acetato.  Questi
pazienti possono essere definiti come coloro che non  hanno  risposto
ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (normalmente  almeno  un
anno di trattamento) con glatiramer acetato. I pazienti devono  avere
avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia,
e presentare almeno 9 lesioni iperintense in T2 alla RM  cerebrale  o
almeno 1 lesione captante gadolinio. Un paziente non  responder  puo'
anche  essere  definito  come  un  paziente  che  presenta,  rispetto
all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che
presenta recidive gravi»; 
  Vista infine  la  determinazione  dell'AIFA  del  13  aprile  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96  (Serie  Generale)  del  27
aprile 2015, con cui e' stato definito il regime di rimborsabilita' e
prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche,  del  medicinale
fingolimod (Gilenya) per l'indicazione «in monoterapia, come  farmaco
modificante     la     malattia,     nella     sclerosi      multipla
recidivante-remittente ad elevata attivita' nei  seguenti  gruppi  di
pazienti adulti: 
  Pazienti  con  un'elevata  attivita'  di  malattia  nonostante   il
trattamento  con  almeno  una  terapia  disease   modifying   (vedere
paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di
washout). 
  Questi pazienti possono essere definiti come coloro che  non  hanno
risposto ad un ciclo terapeutico completo  ed  adeguato  (normalmente
almeno un  anno  di  trattamento)  con  almeno  una  terapia  disease
modifying. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva  nell'anno
precedente mentre erano in terapia, e  presentare  almeno  9  lesioni
iperintense in T2 alla RM  cerebrale  o  almeno  1  lesione  captante
gadolinio. Un paziente non responder puo' anche essere definito  come
un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un  tasso  di
recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi. 
oppure 
  Pazienti con  sclerosi  multipla  recidivante-remittente  grave  ad
evoluzione rapida, definita da due o piu' recidive  disabilitanti  in
un anno, e con 1 o piu' lesioni captanti gadolinio alla RM  cerebrale
o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad
una precedente RM recentemente effettuata»; 
  Ritenuto pertanto di escludere il medicinale  fingolimod  (Gilenya)
di cui alla Determinazione dell'AIFA datata 25 settembre 2014,  sopra
citata, dall'elenco dei medicinali  erogabili  a  totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale fingolimod (Gilenya) e' escluso per l'indicazione «in
monoterapia, come farmaco modificante  la  malattia,  nella  sclerosi
multipla recidivante-remittente nei pazienti con un'elevata attivita'
di malattia  nonostante  la  terapia  conglatiramer  acetato.  Questi
pazienti possono essere definiti come coloro che non  hanno  risposto
ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (normalmente  almeno  un
anno di trattamento) con glatiramer acetato. I pazienti devono  avere
avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia,
e presentare almeno 9 lesioni iperintense in T2 alla RM  cerebrale  o
almeno 1 lesione captante gadolinio. Un paziente non  responder  puo'
anche  essere  definito  come  un  paziente  che  presenta,  rispetto
all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che
presenta recidive  gravi»  dall'elenco  dei  medicinali  erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi
della legge n. 648/96.