IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  alle  politiche  agricole  alimentari  e
                              forestali 
 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  luglio   2000,   recante   la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di  pesca  del
tonno rosso; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al  regolamento  (CE)
n. 302/2009 concernente un piano pluriennale  di  ricostituzione  del
tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; 
  Vista la raccomandazione ICCAT n. 14-04,  con  la  quale  le  parti
contraenti hanno parzialmente modificato  le  misure  di  gestione  e
conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n.  13-07,
ivi  compreso  l'incremento  progressivo,  nell'arco   del   triennio
2015-2017, del Totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno
rosso; 
  Visto l'art. 4 del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2015/98  della
Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 16/23  del  23  gennaio  2015,  con  il  quale,
relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le  deroghe
agli obblighi di cui all'art. 15, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11  dicembre
2013, al  fine  di  garantire  l'esatto  adempimento  degli  obblighi
internazionali discendenti dalla predetta  raccomandazione  ICCAT  n.
14-04; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/104 del Consiglio del 19  gennaio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  22/1
del 28 gennaio 2014, con il quale e' stato ripartito, tra  le  flotte
degli Stati membri, il Totale ammissibile di cattura (TAC) del  tonno
rosso  assegnato   all'Unione   europea,   per   l'annualita'   2015,
riconoscendo  all'Italia  una  quota  nazionale   pari   a   2.302,80
tonnellate, nonche' un numero  massimo  di:  dodici  imbarcazioni  da
autorizzare per la pesca con il sistema  «circuizione  (PS)»,  trenta
imbarcazioni da autorizzare per la pesca con  il  sistema  «palangaro
(LL)» e di sei impianti da autorizzare per la pesca  con  il  sistema
«tonnara fissa (TRAP)»; 
  Vista la nota n. 1575 del 29 gennaio  2015,  con  la  quale  questa
Amministrazione,  in  ossequio  alla   sopra   menzionata   normativa
internazionale  ed  europea,  ha  provveduto   a   trasmettere   alla
Commissione europea i previsti Piani annuali di pesca e di capacita',
a valere sull'annualita' 2015; 
  Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, con la quale  il
Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio  -  Seconda  sezione
Ter, ha accertato l'illegittimita' del decreto ministeriale 11  marzo
2013 (recante la ripartizione del contingente  nazionale  di  cattura
del tonno rosso, a valere sull'annualita' 2013),  limitatamente  alla
parte del provvedimento in cui non veniva previsto  che  la  cessione
delle quote potesse avvenire esclusivamente nell'ambito del  medesimo
sistema di pesca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105, recante «Organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali»,  a  norma  dell'art.  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del  4  settembre
2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle  politiche
agricole, alimentari e  forestali,  par  taluni  atti  di  competenza
dell'amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato  on.   Giuseppe
Castiglione; 
  Considerato che, alla data di adozione  del  presente  decreto,  la
Commissione europea non ha sollevato alcuna eccezione  in  merito  ai
contenuti dei predetti Piani annuali di pesca e di capacita'; 
  Considerato che il contingente di 2.302,80 tonnellate, riconosciuto
all'Italia per l'annualita' 2015, risulta  incrementato,  rispetto  a
quello della precedente annualita' 2014 (pari a 1.950,42 tonnellate),
per un totale netto di 352,38 tonnellate; 
  Considerato che gli aumenti progressivi del Totale  ammissibile  di
cattura (TAC) sono stabiliti, per il successivo biennio 2016-2017, al
paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 14-04,  in  maniera
tale per cui il contingente nazionale di cattura  sara'  incrementato
in misura proporzionale ai parametri fissati in sede  internazionale,
secondo il seguente schema: 
  (+) 449,77 tonnellate,  a  valere  sull'annualita'  2016,  rispetto
all'annualita' 2015; 
  (+) 551,93 tonnellate,  a  valere  sull'annualita'  2017,  rispetto
all'annualita' 2016; 
  Considerato  che,  ai  sensi  del   paragrafo   45   della   citata
raccomandazione ICCAT n. 14-04, le parti contraenti  sono  obbligate,
per l'intero periodo 2015-2017,  a  limitare  il  numero  massimo  di
operatori da autorizzare nell'ambito del sistema «circuizione  (PS)»,
alla  consistenza  numerica  come  fissata  nel  precedente   biennio
2013-2014; 
  Considerata la necessita' di mantenere inalterato il  principio  di
stabilita' relativa, come originato dal citato  decreto  ministeriale
27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi,  nonche'  di  garantire,
nel lungo periodo, certezza alle imprese di pesca interessate; 
  Considerato che, in ragione dei richiamati aumenti del  contingente
nazionale di cattura, e' possibile determinare, con decorrenza  dalla
campagna  2015,  il  mantenimento  dei   medesimi   coefficienti   di
allocazione del citato contingente, fatti, salvi,  in  ogni  caso,  i
parametri di redditivita'  e  sostenibilita'  economica,  cosi'  come
individuati dal Comitato scientifico dell'ICCAT, nonche' la  clausola
di salvaguardia di  cui  al  paragrafo  5  e  seguenti  della  citata
raccomandazione ICCAT n. 14-04; 
  Considerata,  altresi',  la   necessita',   di   incrementare,   il
contingente indiviso (UNCL), per le sole annualita' 2015 e  2016,  in
misura proporzionalmente maggiore e, comunque, tale da  garantire  il
rispetto dei richiamati coefficienti di allocazione, onde assicurare,
in  ossequio  alla  vigente  normativa  internazionale  ed   europea,
un'ancor piu' adeguata copertura  dei  quantitativi  di  tonno  rosso
oggetto  di  eventuali  catture  accessorie  (by-catch),  nonche'  di
possibili   superamenti   rispetto   ai   contingenti   di    cattura
originariamente  assegnati,  con  particolare  riguardo  al   sistema
«palangaro (LL)»; 
  Considerata la necessita' di  consentire  il  formale  avvio  della
campagna 2015; 
  Considerato, pertanto, che, in virtu' del nuovo  piano  pluriennale
di cui al richiamato paragrafo 5 della citata  raccomandazione  ICCAT
n. 14-04, e' possibile procedere,  sulla  base  di  un  valore  medio
triennale, alla ripartizione del contingente  nazionale  di  cattura,
come formalmente riconosciuto all'Italia, per l'annualita' 2015,  dal
citato  regolamento  (UE)  n.  2015/104,  nonche'   dei   contingenti
determinabili in funzione dei predetti incrementi  gia'  fissati,  in
sede ICCAT, per le successive annualita' 2016 e 2017; 
  Considerato, in ossequio al combinato  disposto  dell'art.  22  del
citato regolamento (UE) n. 2015/104 e del paragrafo 11  della  citata
raccomandazione ICCAT n. 14-04, di  dover  assegnare,  nell'arco  del
triennio 2015-2017, un specifico  contingente  anche  per  gli  scopi
della pesca sportiva e/o ricreativa; 
  Ritenuto, pertanto, di dover, necessariamente, determinare, per  la
campagna 2015,  la  composizione  qualitativa  e  quantitativa  della
flotta nazionale autorizzata  alla  pesca  del  tonno  rosso  con  il
sistema  «circuizione  (PS)»  sulla  base  dei  parametri   e   delle
limitazioni adottati nelle precedenti annualita' 2013 e 2014; 
  Ritenuto necessario suddividere, anche per  la  campagna  di  pesca
2015, il contingente di cattura destinato al sistema «palangaro (LL)»
in quote individuali di cattura, onde  assicurare  un  piu'  efficace
monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed  adottare  gli
opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali  eccessi
di pesca; 
  Ritenuto, altresi', opportuno, prevedere,  anche  per  l'annualita'
2015, l'implementazione - ricorrendone  i  presupposti  di  cui  alla
richiamata normativa internazionale ed europea -  di  un  margine  di
flessibilita', a valere  sull'effettiva  disponibilita'  residua  del
predetto  contingente  indiviso  (UNCL),  applicabile  all'atto   del
raggiungimento delle suddette quote individuali di cattura  assegnate
al sistema «palangaro (LL)»; 
  Ritenuto necessario determinare, anche per  la  campagna  di  pesca
2015, il numero delle tonnare fisse  autorizzate  in  conformita'  ai
medesimi criteri adottati,  nel  corso  delle  precedenti  annualita'
2012, 2013 e 2014; 
  Ritenuto di dove disciplinare le operazioni  di  trasferimento  dei
contingenti individuali di cattura, in ossequio al dispositivo  della
richiamata sentenza TAR Lazio n. 5123/2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Ripartizione del contingente nazionale di cattura 
 
  1. I coefficienti di  ripartizione  del  contingente  nazionale  di
cattura del tonno rosso, tra i sistemi  di  pesca  interessati,  sono
determinati, come segue: 
    

       SISTEMA                                                   %
_____________________________________________________________________
       Circuizione (PS)                                        74,32

       Palangaro (LL)                                          13,57

       Tonnara fissa (TRAP)                                     8,45

       Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)                         0,47

       Quota non divisa (UNCL)                                  3,19

    
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto  al  successivo  art.  2,  la
ripartizione dei contingenti annuali  di  cattura  e'  stabilita  con
provvedimento  della  Direzione  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura  di  questo  Ministero   (di   seguito,   Direzione
generale).