Art. 4 
 
 
                       Sistema palangaro (LL) 
 
  1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2015, a
ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il
sistema «palangaro  (LL)»,  sono  indicate  nell'allegato  B  e  sono
modificabili in ragione di eventuali variazioni, ai sensi  di  legge,
debitamente comunicate alla Direzione generale e con provvedimento di
quest'ultima. 
  2. In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone
i presupposti di cui  alla  pertinente  normativa  internazionale  ed
europea in premessa citata, la Direzione generale potra' incrementare
le predette quote individuali, a valere sulla disponibilita'  residua
della quota indivisa (UNCL). I suddetti eventuali incrementi  saranno
determinati in misura  tale  da  consentire,  laddove  possibile,  il
raggiungimento: 
  di un limite massimo pari a 5 tonnellate, nel caso in  cui  la  cui
quota individuale risulti inferiore a tale soglia; ovvero, 
  di un margine pari al 10% della quota individuale, nel caso in  cui
quest'ultima risulti maggiore/uguale a 5 tonnellate e non superiore a
15 tonnellate; ovvero, 
  di un margine pari al 5% della quota individuale, nel caso  in  cui
quest'ultima risulti superiore a 15 tonnellate.