Art. 4 Sistema palangaro (LL) 1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2015, a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B e sono modificabili in ragione di eventuali variazioni, ai sensi di legge, debitamente comunicate alla Direzione generale e con provvedimento di quest'ultima. 2. In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone i presupposti di cui alla pertinente normativa internazionale ed europea in premessa citata, la Direzione generale potra' incrementare le predette quote individuali, a valere sulla disponibilita' residua della quota indivisa (UNCL). I suddetti eventuali incrementi saranno determinati in misura tale da consentire, laddove possibile, il raggiungimento: di un limite massimo pari a 5 tonnellate, nel caso in cui la cui quota individuale risulti inferiore a tale soglia; ovvero, di un margine pari al 10% della quota individuale, nel caso in cui quest'ultima risulti maggiore/uguale a 5 tonnellate e non superiore a 15 tonnellate; ovvero, di un margine pari al 5% della quota individuale, nel caso in cui quest'ultima risulti superiore a 15 tonnellate.