Art. 6 Elenchi degli operatori autorizzati 1. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 e' subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali in materia di pesca del tonno rosso. 2. Qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive, la Direzione generale dispone, nei confronti dell'interessato, la cancellazione immediata e definitiva dai suddetti elenchi. 3. I contingenti individuali di cattura, di cui agli elenchi allegati al presente decreto, non possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra sistemi di pesca differenti.