Art. 6 
 
 
                 Elenchi degli operatori autorizzati 
 
  1.  Il  mantenimento  dell'iscrizione  negli  elenchi  di  cui   ai
precedenti articoli 3, 4 e 5 e' subordinato al rispetto delle vigenti
disposizioni internazionali, europee e nazionali in materia di  pesca
del tonno rosso. 
  2. Qualora venga accertata l'assenza di  catture,  per  un  periodo
pari a due annualita' consecutive, la Direzione generale dispone, nei
confronti dell'interessato, la cancellazione immediata  e  definitiva
dai suddetti elenchi. 
  3. I contingenti  individuali  di  cattura,  di  cui  agli  elenchi
allegati  al  presente  decreto,  non  possono  formare  oggetto   di
operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra sistemi  di
pesca differenti.