Art. 9 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Ove  necessario,  la  Direzione   generale,   provvedera',   in
conformita' alla pertinente normativa di settore, a: 
  aggiornare  il  Piano  annuale  di  pesca,  sulla  base  di  quanto
stabilito nei precedenti  articoli  2,  3,  4,  5  ed  8,  curandone,
altresi', la trasmissione ai  competenti  servizi  della  Commissione
europea; 
  modificare e/o integrare, di concerto con le  competenti  Autorita'
marittime, l'elenco di cui al precedente art. 8, in caso di accertate
esigenze di sicurezza marittima e/o portuale, ovvero di  vigilanza  e
controllo sul  corretto  svolgimento  delle  attivita'  di  pesca  in
questione; 
  diramare  le  apposite  disposizioni  applicative,   in   modo   da
assicurare l'esatta implementazione delle misure tecniche di cui alle
vigenti raccomandazioni ICCAT; 
  disporre in merito all'interruzione temporanea e/o definitiva delle
possibilita' di pesca, tenuto conto degli effettivi dati  di  cattura
ricevuti dai vari operatori interessati. 
  2.  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  alla  registrazione  dei
competenti organi  di  controllo  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 aprile 2015 
 
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                            alle politiche agricole 
                                             alimentari e forestali 
                                                  Castiglione 
 
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1544