Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Ove necessario, la Direzione generale, provvedera', in conformita' alla pertinente normativa di settore, a: aggiornare il Piano annuale di pesca, sulla base di quanto stabilito nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5 ed 8, curandone, altresi', la trasmissione ai competenti servizi della Commissione europea; modificare e/o integrare, di concerto con le competenti Autorita' marittime, l'elenco di cui al precedente art. 8, in caso di accertate esigenze di sicurezza marittima e/o portuale, ovvero di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle attivita' di pesca in questione; diramare le apposite disposizioni applicative, in modo da assicurare l'esatta implementazione delle misure tecniche di cui alle vigenti raccomandazioni ICCAT; disporre in merito all'interruzione temporanea e/o definitiva delle possibilita' di pesca, tenuto conto degli effettivi dati di cattura ricevuti dai vari operatori interessati. 2. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2015 Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali Castiglione Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1544