Art. 5 
 
 
                  Formazione dei giovani volontari 
 
  1. I  progetti  di  cui  all'articolo  3,  prevedono  programmi  di
formazione generale teorico-pratica, di durata non  inferiore  a  100
ore in materie rilevanti per il settore di impiego, con una quota  di
formazione a distanza non superiore al 30 per cento, e  programmi  di
formazione specifica, anche attraverso tirocinio  di  almeno  70  ore
presso l'ente o l'organizzazione  proponente,  da  realizzarsi  nella
zona di intervento. 
  2. La durata della formazione specifica potra'  essere  estesa  per
specifiche esigenze del progetto. 
  3. La formazione dei giovani volontari ammessi alla sperimentazione
dei   corpi   civili   di   pace   e'    effettuata    dall'ente    o
dall'organizzazione proponente il progetto  in  collaborazione  o  in
partenariato con centri studi o di ricerca, associazioni  o  istituti
universitari,  italiani  o  stranieri,  ovvero  con  altri  organismi
nazionali ed internazionali con esperienza e competenza nelle materie
previste nei progetti stessi. 
  4. Per la formazione generale e specifica dei giovani ammessi  alla
sperimentazione dei corpi civili di pace sara' riconosciuto  all'ente
o all'organizzazione una quota di 700,00  euro  per  ciascun  giovane
volontario avviato al servizio.