Art. 2 Campo di applicazione 1. Decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il modello unico e' utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: a) realizzati presso clienti finali gia' dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; b) aventi potenza non superiore a quella gia' disponibile in prelievo; c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto; e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalita' di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011; f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.