Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
il modello unico e' utilizzato per la realizzazione, la connessione e
l'esercizio degli impianti  fotovoltaici  aventi  tutte  le  seguenti
caratteristiche: 
  a) realizzati  presso  clienti  finali  gia'  dotati  di  punti  di
prelievo attivi in bassa tensione; 
  b) aventi potenza  non  superiore  a  quella  gia'  disponibile  in
prelievo; 
  c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; 
  d) per i quali sia contestualmente richiesto  l'accesso  al  regime
dello scambio sul posto; 
  e) realizzati sui tetti degli  edifici  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011; 
  f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo  stesso  punto
di prelievo.