Art. 3 
 
Modalita' di trasmissione e lavorazione delle richieste  inviate  con
                       modello unico elettrico 
 
  1. Le parti I e II del modello unico sono  trasmesse  dal  soggetto
richiedente al gestore di rete competente solo per via informatica. 
  2. Nell'ambito della  redazione  del  modello  unico,  il  soggetto
richiedente, prima di iniziare i lavori,  fornisce  i  dati  indicati
nell'allegato 1, parte I, e, alla fine dei  lavori,  quelli  indicati
nella parte II del medesimo allegato. 
  3. In fase di presentazione della parte I e per le finalita' di cui
al comma 5, il soggetto richiedente,  prende  visione  e  accetta  le
modalita' e le condizioni contrattuali definite dal gestore  di  rete
per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici. 
  4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi  dalla  ricezione
della parte I del modello unico, verifica che: 
  i. la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'articolo
2, comma 1, lettere da a) a d),  dandone  comunicazione  al  soggetto
richiedente; 
  ii.  per  l'impianto  siano  previsti  lavori   semplici   per   la
connessione limitati all'installazione del gruppo di misura. 
  5. In caso di esito positivo delle verifiche  di  cui  al  comma  4
punti i) e ii), la presentazione della  parte  I  del  modello  unico
comporta  l'avvio  automatico  dell'iter  di  connessione  e  non  e'
prevista l'emissione del preventivo per la connessione. In tal  caso,
il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a: 
  a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC; 
  b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di Terna; 
  c) inviare copia del modello al GSE; 
  d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione,
come stabilito all'articolo 4, comma 4; 
  e) inviare copia delle  ricevute  delle  suddette  trasmissioni  al
soggetto richiedente; 
  f) inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC,  qualora
da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 
  6. Fermo restando la verifica positiva delle condizioni di  cui  al
comma 4, punto i), nel caso sia accertata  la  necessita'  di  lavori
complessi per la connessione ovvero la necessita' di lavori  semplici
non limitati all'installazione del gruppo di misura,  il  gestore  di
rete ne da' informazione al soggetto  richiedente,  specificandone  i
motivi e allegando il preventivo per la connessione. 
  7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete,
trovano applicazione tutte le tempistiche  e  le  modalita'  definite
dall'Autorita' in materia di connessioni. In seguito all'accettazione
del preventivo, il gestore di rete provvede comunque  alle  attivita'
di cui al comma 5, lettere a), b), e d). 
  8. Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto,  il  soggetto
richiedente trasmette al gestore di rete, la  parte  II  del  modello
unico. 
  9.  In  fase  di  presentazione  della  parte   II,   il   soggetto
richiedente, prende visione e accetta: 
  a) il regolamento di esercizio; 
  b) il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto,
fornito dal GSE e messo a disposizione dal gestore di rete. 
  10. A seguito del ricevimento della parte II, il  gestore  di  rete
provvede a: 
  a) inviarne copia al Comune, tramite PEC; 
  b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio  di  scambio
sul posto; 
  c) caricare sul portale Gaudi'  l'avvenuta  entrata  in  esercizio,
validando i dati definitivi dell'impianto; 
  d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione di
cui all'articolo 4, comma 4, lettera c); 
  e) inviare copia delle  ricevute  delle  suddette  trasmissioni  al
soggetto richiedente. 
  11. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a  mettere
a disposizione le  informazioni  e  la  documentazione  eventualmente
richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicita'  delle
dichiarazioni rese con il modello unico.