Art. 4 
 
                  Compiti dei soggetti interessati 
 
  1. In attuazione dell'articolo 3, i  gestori  di  rete,  entro  180
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, aggiornano i loro
portali informatici, anche per consentire l'interoperabilita' con gli
altri soggetti interessati. 
  2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le  Regioni  e  i  Comuni
possono stipulare  accordi  con  i  gestori  di  rete  per  stabilire
protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti  nel
modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web  di
interfaccia per la presentazione  delle  domande  di  autorizzazione,
possono richiedere  al  gestore  di  rete  di  ricevere  copia  delle
comunicazioni inviate  al  Comune  per  l'inserimento  dei  dati  nei
database regionali. 
  3. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui  al  presente
decreto, effettuata con le modalita' di cui all'articolo11, comma  3,
deldecreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti  fra
quelli di cui all'articolo136, comma 1, lettere  b)  e  c),deldecreto
legislativo  22   gennaio   2004,   n.   42,   non   e'   subordinata
all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque
denominati, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica.  Resta  ferma
la facolta' dei Comuni di procedere al  controllo  sulla  veridicita'
delle dichiarazione rese dal proponente con le modalita'  di  cui  al
D.P.R. n. 445 del 2000. 
  4. L'Autorita' vigila sull'attuazione del presente decreto da parte
dei gestori di rete e  aggiorna  i  provvedimenti  di  competenza  in
materia di accesso al sistema elettrico entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,  prevedendo,  in  particolare
che: 
  a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui  all'articolo  3,
comma 5, per cui siano previsti lavori semplici per  la  connessione,
siano  tenuti  al  pagamento  di  un  corrispettivo  unico   standard
inclusivo dei costi per la connessione; 
  b) il corrispettivo di cui  alla  lettera  a)  sia  reso  noto  dal
gestore  di  rete  al  soggetto  richiedente  nella   fase   di   cui
all'articolo 3, comma 3; 
  c) il corrispettivo di cui  alla  lettera  a)  sia  addebitato  dal
gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della  comunicazione
di cui all'articolo 3, comma  5;  nel  caso  di  importi  complessivi
superiori a 100 euro, tale corrispettivo puo' essere  addebitato,  su
richiesta del richiedente, in due rate, di  cui,  la  prima  all'atto
della comunicazione di cui all'articolo 3,  comma  5,  e  la  seconda
all'atto della comunicazione di fine lavori; 
  d) l'importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate  di
cui e' composto siano determinati e aggiornati dall'Autorita' in modo
da riflettere il costo  medio  nazionale  delle  relative  attivita',
riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui  all'articolo
3, comma 5. 
  5. Fino all'emanazione del provvedimento di  cui  al  comma  4,  si
applica il corrispettivo di cui all'articolo 12, punto 12.1, allegato
A alla deliberazione  ARG/elt  99/08  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, come  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  6. Il gestore di  rete  fornisce  al  soggetto  richiedente,  anche
tramite il  proprio  sito  internet,  un  vademecum  informativo  che
elenchi gli adempimenti cui e' tenuto il richiedente durante la  fase
di esercizio dell'impianto e che indichi i  soggetti,  e  i  relativi
riferimenti, cui dovra' rivolgersi per le varie evenienze che avranno
luogo nel corso della vita dell'impianto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 maggio 2015 
 
                          Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi