Art. 4 Compiti dei soggetti interessati 1. In attuazione dell'articolo 3, i gestori di rete, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, aggiornano i loro portali informatici, anche per consentire l'interoperabilita' con gli altri soggetti interessati. 2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le Regioni e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web di interfaccia per la presentazione delle domande di autorizzazione, possono richiedere al gestore di rete di ricevere copia delle comunicazioni inviate al Comune per l'inserimento dei dati nei database regionali. 3. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al presente decreto, effettuata con le modalita' di cui all'articolo11, comma 3, deldecreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo136, comma 1, lettere b) e c),deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Resta ferma la facolta' dei Comuni di procedere al controllo sulla veridicita' delle dichiarazione rese dal proponente con le modalita' di cui al D.P.R. n. 445 del 2000. 4. L'Autorita' vigila sull'attuazione del presente decreto da parte dei gestori di rete e aggiorna i provvedimenti di competenza in materia di accesso al sistema elettrico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedendo, in particolare che: a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 5, per cui siano previsti lavori semplici per la connessione, siano tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione; b) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia reso noto dal gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui all'articolo 3, comma 3; c) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia addebitato dal gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5; nel caso di importi complessivi superiori a 100 euro, tale corrispettivo puo' essere addebitato, su richiesta del richiedente, in due rate, di cui, la prima all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5, e la seconda all'atto della comunicazione di fine lavori; d) l'importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate di cui e' composto siano determinati e aggiornati dall'Autorita' in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative attivita', riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui all'articolo 3, comma 5. 5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, si applica il corrispettivo di cui all'articolo 12, punto 12.1, allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 e successive modificazioni e integrazioni, come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui e' tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui dovra' rivolgersi per le varie evenienze che avranno luogo nel corso della vita dell'impianto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 2015 Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi