Art. 17 
 
                       Il Collegio dei Sindaci 
 
  1. Il Collegio dei Sindaci e' nominato dall'Assemblea. 
  2. E' composto da tre membri, anche non associati, la cui  funzione
e' controllare  la  correttezza  della  gestione  in  relazione  alle
normative vigenti e al presente Statuto. I  componenti  devono  avere
competenze tecniche nel settore contabile e amministrativo. 
  3. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale,
trovano applicazione in quanto compatibili  le  norme  dettate  dagli
artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile. 
  4. Predispone una relazione annuale in occasione  dell'approvazione
del bilancio consuntivo. 
  5. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.