Art. 17 Il Collegio dei Sindaci 1. Il Collegio dei Sindaci e' nominato dall'Assemblea. 2. E' composto da tre membri, anche non associati, la cui funzione e' controllare la correttezza della gestione in relazione alle normative vigenti e al presente Statuto. I componenti devono avere competenze tecniche nel settore contabile e amministrativo. 3. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile. 4. Predispone una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. 5. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.