Art. 18 
 
             Commissione di garanzia, ricorsi e privacy 
 
  Una Commissione  di  garanzia  viene  eletta  dall'assemblea  degli
aderenti su proposta  del  Consiglio  Direttivo.  La  Commissione  di
garanzia e' composta da  tre  membri.  L'incarico  di  componente  la
commissione  di  garanzia  e'  incompatibile  con  l'appartenenza   a
qualunque altro organo dell'associazione. La durata  degli  incarichi
dei componenti della Commissione di Garanzia e' fissata in anni 3. 
  La Commissione svolge funzioni di garanzia relative a: 
  a) Applicazione dello Statuto; 
  b) Rapporti interni all'associazione; 
  c) Rispetto della privacy; 
  d) Protezione dei dati personali. 
  Ciascun  aderente  puo'  presentare  ricorso  alla  Commissione  di
garanzia in ordine al mancato rispetto del presente Statuto. 
  La Commissione di garanzia e' competente in unica istanza per tutte
le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento  degli
organi associativi. 
  La Commissione di garanzia si esprime sui ricorsi entro  60  giorni
dal ricevimento dell'istanza, assicurando all'istante il diritto alla
difesa ed il rispetto del contraddittorio. 
  La Commissione di garanzia applica le  regole  del  vigente  Codice
della privacy.