Art. 18 Commissione di garanzia, ricorsi e privacy Una Commissione di garanzia viene eletta dall'assemblea degli aderenti su proposta del Consiglio Direttivo. La Commissione di garanzia e' composta da tre membri. L'incarico di componente la commissione di garanzia e' incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo dell'associazione. La durata degli incarichi dei componenti della Commissione di Garanzia e' fissata in anni 3. La Commissione svolge funzioni di garanzia relative a: a) Applicazione dello Statuto; b) Rapporti interni all'associazione; c) Rispetto della privacy; d) Protezione dei dati personali. Ciascun aderente puo' presentare ricorso alla Commissione di garanzia in ordine al mancato rispetto del presente Statuto. La Commissione di garanzia e' competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi associativi. La Commissione di garanzia si esprime sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, assicurando all'istante il diritto alla difesa ed il rispetto del contraddittorio. La Commissione di garanzia applica le regole del vigente Codice della privacy.