Art. 22 Scioglimento dell'associazione 1. Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea degli aderenti. 2. L'Assemblea se lo ritiene opportuno provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori. 3. Il patrimonio, dopo la liquidazione, sara' devoluto ad altre associazioni con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita'.