Art. 22 
 
                   Scioglimento dell'associazione 
 
  1. Lo scioglimento dell'Associazione e'  deliberato  dall'Assemblea
degli aderenti. 
  2. L'Assemblea se lo ritiene opportuno provvede alla nomina di  uno
o piu' liquidatori. 
  3. Il patrimonio, dopo la liquidazione,  sara'  devoluto  ad  altre
associazioni con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita'.