Art. 4 Scelta dei candidati per le Assemblee rappresentative 1. Il MAIE nella selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive nazionali ed europee, si attiene al riconoscimento del merito e dell'impegno di ciascuno nelle attivita' dell'associazionismo e nel volontariato svolto ai fini della crescita degli scopi sociali. 2. Il MAIE, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art 51 della Costituzione, garantisce: a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti; b) il rispetto della parita' dei generi; c) la pari dignita' di tutte le condizioni personali, come l'eta', il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilita'; d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti. 3. Il MAIE, per la scelta delle candidature alle assemblee elettive ad ogni livello, aderisce al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014.