Art. 4 
 
        Scelta dei candidati per le Assemblee rappresentative 
 
  1. Il  MAIE  nella  selezione  democratica  dei  candidati  per  le
assemblee elettive nazionali ed europee, si attiene al riconoscimento
del   merito   e   dell'impegno   di   ciascuno    nelle    attivita'
dell'associazionismo e nel volontariato svolto ai fini della crescita
degli scopi sociali. 
  2. Il MAIE, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali
e le cariche elettive in attuazione dell'art 51  della  Costituzione,
garantisce: 
    a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti; 
    b) il rispetto della parita' dei generi; 
    c) la pari  dignita'  di  tutte  le  condizioni  personali,  come
l'eta',  il  credo  religioso,  l'orientamento  sessuale,   l'origine
etnica, le disabilita'; 
    d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti. 
    3. Il MAIE,  per  la  scelta  delle  candidature  alle  assemblee
elettive ad ogni livello, aderisce al codice di  autoregolamentazione
approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, con deliberazione
del 23 settembre 2014.